Capacità giuridica : incapacità speciali, impedimenti ed incompatibilità

Le incapacità giuridiche speciali non possono contrapporsi, alla generale capacità giuridica poiché la mancanza di questa necessariamente esclude ogni altra forma di capacità.
La carenza della capacità giuridica speciale, produce una nullità radicale dell’atto posto in essere.
Gli atti personalissimi (matrimonio, separazione, adozione, riconoscimento di figlio naturale, testamento) possono essere compiuti solo dal titolare della situazione giuridica, se posti in essere da un titolare incapace sono annullabili.

Sono incapacità speciali:
1.Il divieto agli amministratori di enti pubblici ed ai pubblici ufficiali di rendersi rispettivamente acquirenti dei beni dell’ente al quale appartengono ovvero dei beni da loro venduti;(1)
2.Sono incapaci di rendersi cessionari dei diritti litigiosi gli operatori di giustizia ;(2)
3.Quelle ostative al matrimonio;(3)
4.Quelle dettate in caso di disposizioni testamentarie in favore del tutore e del protutore;(4)
4.Quelle del notaio e dei testimoni;(5)

Gli impedimenti alla capacità costituiscono dei divieti suscettibili di rimozione.
Il più grave è il fallimento. (6)
Configurano impedimenti alla capacità giuridica anche:
1.l’indegnità a succedere;
2.l’indegnità che comporta la revoca dell’adozione di persona maggiore d’età;
3.la condotta negligente, inetta o immeritevole del tutore (7) cui può seguire la rimozione dall’incarico o la sua sospensione;
4.il comportamento disordinato e riprovevole dell’alimentato cui può seguire la riduzione degli alimenti (8);
5.l’interdizione dai pubblici uffici, da una professione e da un’arte;
6.l’interdizione legale;
7.acquisti da parte dei genitori dei beni del minore;
8.gli atti vietati al tutore, al protutore ed al curatore;(9)

Limitazioni alla capacità giuridica sussistono anche per le persone giuridiche.
Le associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo non hanno capacità giuridica e di agire piene, ma limitate alle specifiche attività, di natura non economica né di garanzia, ad esse assegnate per legge o per statuto (10).

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1. art. 1471, nn. 1 e 2;
2. artt. 1261 e 2233;
3. art. 87, nn. 1 e 2;
4. art. 596;
5. artt. 597 e 598;
6. art. 42 r.d. 16.3.1942, n. 267;
7. art. 384;
8. art. 440;
9. artt. 323, 1° co., 378, 1° co., 396, 2° co.
10. C. 2834/93; C. 2965/90

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

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