Capacità giuridica: concepito e nascituro

Al concepito è riconosciuta la capacità di succedere a causa di morte e di ricevere per donazione (1).
Stesse capacità spettano in caso di successione testamentaria ai nascituri non concepiti se figli di persona vivente al tempo della morte del testatore o al tempo della donazione (2).
In quanto concepito l’individuo vanta un vero e proprio diritto alla nascita (3) ed è stata riconosciuta tutelabile anche la legittima aspettativa del concepito a nascere sano (4).

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1. artt. 462, 1° co. e 784, 1° co.;
2 artt. 462, 3° co. e 784, 1° co.;
3. T. Verona 15.10.90;
4. T. Firenze 28.8.04; A. Trento 18.10.96;

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

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