Acquisto e perdita della capacità di agire

La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, coincidente con il compimento del diciottesimo anno (1).
La legge può richiedere un’età superiore che si aggiunge al requisito della maggiore età:
1. E’ fissata a 35 anni l’età per l’adozione dei maggiorenni (2).
Se la legge prevede un’età inferiore la capacità di agire sarà speciale limitata al compimento dell’atto. (es.: che fissa in 16 anni l’età minima per il riconoscimento del figlio naturale)(3),
È prevista un’età diversa, per gli atti relativi alle opere dell’ingegno (4), per l’adozione dei minori e per il matrimonio in casi particolari.
Con l’emancipazione – legale o giudiziale – il soggetto acquista la capacità generale di agire limitata agli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, ed all’esercizio di un’impresa.
Con il compimento dei sedici anni il minore:
1. può riconoscere il proprio figlio naturale (5);
2. presta il proprio consenso per l’inserimento del fratello unilaterale nella famiglia legittima;
3. presta il proprio consenso perché venga promossa o proseguita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (6);
4. presta il proprio consenso perché altri lo possa riconoscere o per la sua legittimazione;
5. può ricorrere al giudice per la nomina di un curatore speciale per il promuovimento dell’azione di disconoscimento (7) o di impugnazione del riconoscimento (8);
6. è ammesso al matrimonio ove concorrano gravi motivi e sia accertata la sua maturità psico-fisica, ottiene ipso iure l’emancipazione e la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre occorre l’assistenza di un curatore per gli altri atti ( 9 );
7. deve essere sentito per l’adozione di altri figli da parte dei propri genitori, per la sua adozione o anche per il suo affidamento familiare.
La legge sull’aborto (10) consente alla donna minore di età di chiedere l’interruzione della gravidanza, con l’assenso di chi esercita la potestà o con l’autorizzazione del giudice tutelare.

La Convenzione europea per l’affidamento dei minori, dichiara essere minore una persona che non abbia ancora raggiunto i sedici anni (11).
La Convenzione di New York intendende fanciullo ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni (12) .

Gli Stati parti dell’accordo si impegnano:
1. ad assicurare a tutti i fanciulli, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, la protezione e le cure necessarie al loro benessere (artt. 2 e 3);
2. riconoscimento del diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo (art. 6)
3. di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi ove si tratti di fanciullo capace di discernimento (13);
4. il riconoscimento al fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro comportante rischi per la sua educazione, salute e sviluppo psico-fisico (art. 32).

La Convenzione di Strasburgo (14) stabilisce al fanciullo durante una procedura amministrativa il diritto all’informazione, ad essere consultato, ad esprimere la propria opinione, ad essere assistito da un rappresentante speciale.

Fatti estintivi della capacità di agire sono: la revoca della emancipazione, l’interdizione giudiziale o legale e la nomina del tutore provvisorio.

Fatti modificativi sono l’inabilitazione e la nomina di un curatore provvisorio.

La persona maggiore di età inidonea alla cura dei propri interessi è posta:
1. in stato di incapacità legale, con l’interdizione;
2. in stato di limitata capacità legale, con l’inabilitazione se l’attitudine sia solo ridotta.

La l. 9.1.04 n. 6 ha la finalità di tutelare le persone prive di autonomia mediante interventi di sostegno.
Gli effetti decorrono:
1) dal compimento dell’età prescritta dalla legge per l’acquisto delle singole capacità speciali o per la generale capacità di agire (art. 2, 1° e 2° co.);
2) dalla data di pubblicazione della sentenza di interdizione e di inabilitazione (art. 421);
3) dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 431, 1° co.);
4) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che revocando l’interdizione dichiara l’inabilitazione (art. 432, 2° co.);
5) dalla data del provvedimento di emancipazione o di autorizzazione all’esercizio dell’impresa (art. 425).

L’incapacità legale sopravvenuta non priva di efficacia gli atti già compiuti, ma ne impedisce il compimento se intervenga durante lo svolgimento.

La capacità di agire dello straniero è regolata dalla sua legge nazionale (art. 23, l. 31.5.1995, n. 218).
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1. art. 1, l. 8.3.1975, n. 39;
2. art. 291, 1° co.;
3. art. 250, 2° co.,
4. art. 108 l. aut.;
5. art. 250;
6. art. 273, 2° co;
7. art. 244, ult. co.
8. art. 264, ult. co.
9. art. 394
10. l. 22.5.1978, n. 194, art. 12, 2° co.
11. l. 15.1.1994, n. 64, art. 1;
12. l. 27.5.1991, n. 176 art. 1;
13. C. 22350/04
14. l. 20.3.03, n. 77

Domenico CIRASOLE
diritto penale d’impresa, dei mercati, e degli intermediari finanziari

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