Capacità di agire e capacità processuale

& La capacità processuale è uno degli aspetti in cui si specifica la capacità di agire (Bianca, 215). Quest’ultima è il presupposto della capacità processuale, tanto che ove venga limitata od esclusa in relazione al compimento di determinati atti conseguentemente viene ad essere compressa o negata la capacità processuale.
Essa indica l’idoneità del soggetto ad esercitare le azioni e ad essere convenuto (Bianca, 210); più in particolare è la capacità di agire riferita al compimento degli atti processuali (Satta, Capacità processuale civile, in ED, VI, Milano, 1960, 131).
! La capacità cui fa riferimento l’art. 75 c.p.c. è la capacità di agire e non quella naturale (è C. 9147/03; C. 14034/02; C. 9146/02; C. 6882/02; C. 4834/02; C. 14866/00; C. 6318/00; C. 5152/99).
Il fallito, in quanto posto in stato di incapacità relativa, può esercitare e far valere i soli diritti strettamente personali ovvero quelli patrimoniali di cui si disinteressino gli organi del fallimento (C. 4865/98; C. 6873/94).
& Secondo Mandrioli (Corso di diritto processuale civile, I, Torino, 1991, 256) nell’art. 75 c.p.c. confluiscono due concetti: la capacità e la legittimazione processuale, intesa come potere di stare in giudizio.
! In tal senso è orientata anche la giurisprudenza (C. 3004/04; C. 8.3.1994).
La capacità processuale è condizione di procedibilità.
La nullità, rilevabile dalla parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio instaurato da o nei confronti di soggetto incapace, può essere sanata con la costituzione del suo rappresentante o assistente.
L’incapace, costituendosi con il suo rappresentante, può ratificare, con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte, l’operato del falso rappresentante (Bianca, 216).
! La sopravvenuta incapacità della parte comporta l’interruzione del giudizio ove sia rilevata dal procuratore costituito. In mancanza il processo prosegue ugualmente nei confronti dell’incapace (è C. 1441/97; C. 4721/95; C. 791/95).
La controparte, se venuta a conoscenza dell’intervenuta perdita della capacità di agire, può comunque di sua iniziativa chiamare in giudizio gli eredi, il rappresentante o l’assistente della parte divenuta incapace (C. 1434/92). Non rientrano nella capacità processuale né la capacità di essere testimone né quella a rendere una confessione.
La prima prescinde da ogni forma di capacità di agire potendo essere testimone anche il minore e l’infermo di mente (C. pen. 11.7.2003, n. 35508; C. pen. 7.10.86) fermo restando il potere del giudice di valutare la credibilità del teste in rapporto alle sue condizioni psico-fisiche; la seconda, configurandosi come capacità di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono è vera e propria capacità di agire e non capacità processuale processuale (è C. 4015/95; C. 5264/89).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *