Capacità di agire e lavoro

È controverso se «le diverse età» previste dal 2° co. dell’art. in commento conferiscano al minore la sola capacità al rapporto di lavoro ovvero anche quella alla conclusione del contratto.
& Secondo Rescigno, 213, deve mantenersi ferma la distinzione tra idoneità a stipulare il contratto, che in difetto di emancipazione rimane fissata al compimento del diciottesimo anno di età, ed esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano, per il quale può essere ammessa un’età diversa.
Il minore deve intervenire alla stipulazione del contratto di lavoro, mentre è discusso se nella conclusione dello stesso debba essere rappresentato o soltanto assistito: secondo parte della dottrina il minore deve manifestare la propria volontà ed avrebbe piena autonomia (De Cristofaro, L’autonomia dei minori, Milano, 1980, 507); contra (Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1991, 130) il quale ritiene possibile la trasformazione della rappresentanza in assistenza soltanto ove ciò sia previsto espressamente dalla legge.
Il contratto di lavoro concluso dal minore senza il proprio rappresentante è annullabile.
! La capacità di prestare il proprio lavoro implica quella di scegliere liberamente la propria occupazione, di aderire ad un’associazione sindacale, di dimettersi dal posto di lavoro (P. Firenze 13.6.90), di agire in giudizio (P. Cagliari 14.11.86) e di percepire la retribuzione, ma non di disporne.
Le discriminazioni retributive nei confronti di minore che presti un’attività lavorativa equivalente a quella di un adulto sono state più volte censurate dalla giurisprudenza (C. 2789/86) che ha dichiarato la nullità delle clausole relative contenute nei contratti collettivi (tra le molte è C. 8704/91; C. 1478/89; C. 6845/87; C. 2743/87; C. 5817/86).
La l. 17.10.1967, n. 977 fissa a quindici anni l’età professionale minima (art. 3 come modificato dall’art. 5, d.lg. 4.8.1999, n. 345). È richiesto, tuttavia, che i fanciulli e gli adolescenti siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti previo esame medico (art. 8 come sostituito dall’art. 9, d.lg. 4.8.1999, n. 345).
L’art. 15, sostituito dall’art. 10, d.lg. 4.8.1999, n. 345, fissa il divieto di lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti, tranne in caso di rappresentazione teatrale o cinematografica, per le quali il divieto non sussiste salvo autorizzazione della direzione provinciale del lavoro (art. 4, modificato dall’art. 6, d.lg. 4.8.1999, n. 345).
Il minore ultraquattordicenne iscritto nelle matricole della gente di mare può prestare il proprio lavoro e concludere i relativi contratti, con il consenso del rappresentante, nonché esercitare i diritti e le azioni che ne derivano (art. 324, 1° co., c.nav.). tale norma, che prevede una limitata capacità di agire, si applica anche alla navigazione interna ed al personale di volo (artt. 375, 1° co. e 901, 1° co., c.nav.).

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