Gli atti «privi di capacità» di agire

& Poiché il difetto della capacità di agire ha rilievo unicamente per quegli atti e comportamenti per i quali la legge pone tale qualità come presupposto di validità (Falzea, 25), sono qualificabili come atti «privi» di capacità di agire tutti quelli che, realizzando un interesse del soggetto, o ponendosi quale esecuzione di un precetto giuridico, non potrebbero mai essere pregiudizievoli per l’agente (Rescigno, 216). Possono annoverarsi in tale categoria: le dichiarazioni di volontà non negoziali; le dichiarazioni richieste ai minori (artt. 296, 348, 3° co., 363, 1° co., 371, 1° co.); gli atti di godimento, l’esercizio del diritto di libertà; l’atto di adempimento; l’accessione; la specificazione; il ritrovamento e l’immissione; il trasferimento di domicilio e residenza nonché la destinazione del padre di famiglia.
Per quanto concerne il pagamento del debito è irrilevante lo stato di capacità o incapacità del debitore (art. 1191), mentre ove questi riceva una prestazione altrui, il debitore non è liberato se non provi che il pagamento effettuato sia andato a vantaggio dell’incapace (art. 1190).
! La condizione di inabilitazione del debitore è irrilevante ai fini dell’adempimento trattandosi di atto per il quale la capacità di agire è ininfluente: la costituzione in mora ha l’effetto di interrompere la prescrizione anche se fatta nei riguardi di soggetto incapace (C. 3616/89).
Per il possesso, in quanto atto volontario non negoziale, è ininfluente lo stato di incapacità del soggetto, essendo sufficiente che costui sia capace di intendere e volere (C. 22776/04; C. 6878/86).
Alla sola incapacità naturale di intendere o volere fa riferimento l’art. 2046, mentre l’incapacità di agire del minore di età non rileva nella commissione dell’illecito se non al limitato fine di far ricadere la responsabilità sui genitori o sul tutore (art. 2048).
& Il minore può compiere o ricevere tutti gli atti giuridici che non comportino conseguenze per lui sfavorevoli; è quindi capace di interrompere la prescrizione di un suo diritto nonché di mettere in mora il creditore (Bianca, 217).

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