Sintesi Piano Casa Regione Puglia

AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento solo per il residenziale su tipologie uni-bifamilari esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009, comunque di volumetria non superiore a 1000 mc con aumento del:
– 20% della volumetria complessiva per non oltre 200 mc
Condizioni
Gli interventi di ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
– sono computabili solo i volumi già legittimamente realizzati.
– le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria sono computate ai fini delle determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui la sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento, salvo che le volumetrie oggetto di sanatoria riguardino mere variazioni di destinazioni d’uso
– gli ampliamenti possono essere realizzati solo in contiguità del fabbricato nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
– gli ampliamenti devono rispettare le norme sul rendimento energetico (Dlgs 192/05)
– non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione solo per il residenziale su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009 destinati a residenza almeno in misura pari al 75% della volumetria complessiva con aumento del:
– 35% della volumetria
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
– sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria
– gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
– l’edifico ricostruito dovrà acquisire almeno il punteggio 2 secondo i criteri di sostenibilità ambientale (Lr 13/2008)
– non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso

TITOLO ABILITATIVO
DIA o in alternativa Permesso di costruire da presentare entro 24 mesi dalla pubblicazione della legge
La formazione del titolo abilitativo è subordinato:
– alla corresponsione del contributo di costruzione
– alla cessione delle aree standard in corrispondenza all’aumento volumetrico previsto ovvero, nel caso sia impossibile, al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.
– al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di assolvere al relativo obbligo, è consentito, solo nel caso degli interventi di ampliamento, previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
– all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti
– al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle sismiche

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
– all’interno delle zone A, salvo che gli strumenti urbanistici generali o gli atti di governo comunali lo consentano
– nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo
– sugli immobili di valore storico, culturale ed architettonico
– sugli immobili ubicati nell’elenco di cui all’art. 12 Lr 14/2008
– negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal PUTT/p
– nei siti della rete natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali e nelle oasi istituite
– nelle zone umide e negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia
I Comuni entro 60 giorni possono escludere:
– parti del territorio comunale dall’applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
– perimetrare ambiti ove gli interventi possono essere subordinati a specifiche prescrizioni;
– definire parti del territorio nelle quali prevedere altezze massime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
– individuare ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione purchè realizzati utilizzando materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, definiti da apposito regolamento del Consiglio Comunale da approvare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge

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