Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 3393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 30.1.2001, l’avv. D.R. S., in proprio, conveniva in giudizio la Banca Intesa s.p.a. chiedendo dichiararsi la nullità del mutuo intervenuto tra le parti in data 23.4.93, in quanto usurario, condannarsi la banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito e al risarcimento dei danni morali e di quello conseguente l’infedele esecuzione del mandato in ordine alla provvista e vendita di valuta estera.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto delle domande e la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza 24 – 26/11/2002, il Tribunale di Monza -Sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, rigettava la domanda della banca ed escludeva la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. Proponeva appello il D.R., con atto notificato il 12/1/2005, chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Costituitosi il contraddittorio la Banca Intesa s.p.a. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15/10/2004, rigettava entrambi gli appelli.

Propone ricorso per cassazione, non articolato in motivi, l’Avv. D. R..

Resiste, con controricorso, la Banca Intesa s.p.a..

Il D.R. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Esse, come si diceva, non è articolato in specifici motivi, indicati in apposita epigrafe, ma essi non sono neppure esattamente individuabili dal contenuto dell’atto. La trattazione si svolge con frequenti riferimenti fattuali, evidentemente insuscettibili di valutazione in questa sede e con ampi riferimenti a censure della pronuncia di primo grado, che non possono esaminarsi in questa sede, referente esclusivo essendo la sentenza d’appello i generici richiami normativi non indicano specifiche violazioni di legge e non individuano con chiarezza gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di appello, ovvero, specificatamente, i fatti controversi rilevanti per la decisione, in ordine ai quali la motivazione della sentenza d’appello verrebbe considerata insufficiente e/o contraddittoria.

Non è data quindi possibilità di ricostruire l’iter logico, alla base delle argomentazioni proposte, mentre la ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del processo appare del tutto frammentaria e confusamente esposta in commistione ad asseriti profili di doglianza (e dunque il ricorso neppure risponde, o lo fa in maniera inadeguata ai principi di autosufficienza). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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