Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 3392 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 17.10.93, i coniugi M. G. e D.I. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Ancona in data 9.3.93, nei loro confronti e a favore di Finemiro S.p.a. di Bologna, per l’importo di L. 20.039.199, quale rimborso per il mutuo erogato loro per l’acquisto di un’autovettura e versato, per delega dei mutuatari alla venditrice "Auto 2000" di Mosca Aldo & C. S.a.s..

Affermavano, in particolare, che la venditrice non aveva mai consegnato l’auto per il cui acquisto avevano chiesto ed ottenuto il finanziamento.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Finemiro s.p.a. chiedeva rigettarsi l’opposizione, richiamando la clausola contrattuale di rinuncia a far valere nei confronti della Finemiro stessa tutte le eccezioni inerenti il negozio concluso con il venditore e, in particolare, quella circa la mancata consegna del veicolo.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza 14.11.2000, accoglieva l’opposizione revocando il predetto decreto ingiuntivo.

Proponeva appello la Finemiro Banca s.p.a. (già Finemiro s.p.a.) con citazione notificata in data 13.12.2001. Costituitosi il contraddittorio, i coniugi M. – D. chiedevano il rigetto del gravame, e, in via di appello incidentale la condanna dell’appellante alla restituzione della somma versata di L. 10.450.000.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 15/4 – 31/5/2004, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.

Ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, la Finemiro.

Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, i coniugi M. e D..

Resiste, con controricorso, la ricorrente principale.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Va preliminarmente affermata l’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura alle liti ex art. 365 c.p.c. relativa al controricorso e ricorso incidentale.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte Cass. S.U. n. 108 del 2000; Cass. n. 212 del 2000) la procura rilasciata, come nella specie, a margine del controricorso e ricorso incidentale, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa, in tal senso, il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., pur se priva di riferimenti specifici alla sentenza impugnata e al giudizio da promuovere.

Passando all’esame dei motivi del ricorso – con il primo, la Finemiro denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ultrapetizione ed omessa pronuncia su un motivo di gravame, motivazione omessa e/o contraddittoria; affermazione della risoluzione del contratto di mutuo come conseguenza del contratto di compravendita da parte del primo Giudice, senza che gli attori avessero formulato domanda al riguardo, e senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti della società venditrice (motivo di gravame che non sarebbe stato esaminato dal giudice di appello).

Con il secondo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame; precisando che, da un lato, non vi era collegamento tra il contratto di mutuo e quello di compravendita, stante la clausola già ricordata di rinuncia per il mutuatario di far valere nei confronti del mutuante le eccezioni inerenti il negozio concluso con il venditore, dall’altro la D., pur non avendo sottoscritto specificatamente la clausola, riconosciuta come vessatoria, aveva comunque assunto in solido, con il marito, l’obbligo di restituire alla Finemiro la somma mutuata.

Sul punto, secondo la ricorrente, ancora una volta, il primo giudice e quello d’appello non avevano fornito risposta adeguata.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 1322 c.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria: si ribadisce l’assenza di connessione tra mutuo e compravendita secondo la libera volontà delle parti, con particolare riferimento alla predetta clausola di rinuncia alle eccezioni immediatamente operativa nei confronti del M., perchè da lui specificatamente sottoscritta, mentre la D. avrebbe assunto in solido con il marito l’obbligo di restituzione della somma mutuata.

Con il quarto, si denuncia violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente: si afferma in sostanza l’insussistenza di qualsiasi prova della mancata consegna dell’autovettura che doveva necessariamente far carico ai coniugi M. e D.. I morivi vanno considerati unitariamente perchè strettamente collegati nella trattazione.

Va peraltro stigmatizzato l’andamento difficile e faticoso dell’esposizione del ricorso, caratterizzato da ripetizioni, salti logici e dal frequente richiamo a censure della sentenza di primo grado, che ovviamente non possono essere esaminate da questa Corte, il cui referente esclusivo è la pronuncia d’appello.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo precisa che i mutuatari deducevano la nullità del contratto di mutuo, in relazione alla clausola vessatoria, più volte indicata, e il primo giudice, nell’accogliere la loro opposizione, non violava il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Ancora, il giudice a quo afferma la sussistenza di prova della mancata consegna dell’auto, e con riferimento a tale affermazione, sorretta da motivazione adeguata (i mutuatari comunicavano al mutuante, alcuni mesi prima dell’inizio della causa che l’auto non era stata consegnata; la circostanza non veniva contestata, ed emergeva specificatamente da tutta la corrispondenza tra le parti), rimane assorbita ogni questione relativa all’onere della prova.

Quanto al collegamento tra i due contratti mutuo e compravendita, va precisato che, nella specie, si tratta, come indicai con chiarezza il giudice a quo, di mutuo di scopo, generalmente caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale: nella fattispecie in esame, addirittura, su delega dei mutuatari, la somma era stata versata direttamente dal mutuante al venditore dell’auto (il cui acquisto costituiva lo scopo esclusivo del mutuo).

La giurisprudenza di questa Corte ammette la legittimazione del mutuante ,quando non si realizzi lo scopo previsto dall’acquisto di un’auto (risoluzione consensuale, inadempimento del venditore, ecc.) a richiedere direttamente ed esclusivamente la restituzione delle somme al venditore (tra le altre, Cass. n. 474 del 1994); pur precisandosi che, qualora una clausola del contratto faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene, quest’ultimo, ove non riceva il veicolo dal venditore, non potrebbe opporre al mutuante l’eccezione di inadempimento (così Cass. n. 8253 del 2003). Una clausola come quella, più volte ricordata, di cui al n. 4 del contratto in esame (di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l’eccezione di mancata consegna del veicolo) potrebbe essere astrattamente valida, espressione della libertà negoziale delle parti, e tale da far gravare il rischio della mancata consegna in capo al mutuatario.

Ma va evidentemente considerata alla luce della fattispecie concreta.

Il giudice a quo, seppur con qualche ambiguità ed incertezza di esposizione ed argomentazione, valorizzando la consegna diretta della somma del mutuante al venditore e la clausola del contratto di mutuo per cui il contratto stesso si intendeva perfezionato con la messa a disposizione del venditore dell’importo finanziato, senza necessità di comunicazione scritta, ulteriore espressione di un rapporto diretto tra mutuante e venditore, ritiene, in sostanza, la clausola di rinuncia a far valere l’eccezione di mancata consegna dell’auto, intrensicamente invalida, perchè contraria a buona fede; non sussisterebbe infatti alcun interesse del mutuante al riguardo, stante la possibilità di ripetere la somma al venditore (cui il mutuante stesso l’aveva direttamente consegnata) se non quello di favorire il venditore stesso, che tratterrebbe la somma, senza aver consegnato l’auto.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Quanto si ricorso incidentale, volto alla restituzione di somma versata ai fini transattivi (poi non realizzati), esso va dichiarato inammissibile.

Precisa il giudice a quo che si tratta di domanda nuova, non proposta in primo grado. I ricorrenti sostengono di aver proposto la domanda alla prima "occasione utile", ma qui il ricorso non appare autosufficiente, in quanto non da atto del tempo in cui sarebbe intervenuto il tentativo di transazione, nonchè il versamento della somma al mutuante.

Le parti sono entrambe soccombenti: considerata peraltro la maggior consistenza del ricorso principale, si ritiene di porre le spese del presente giudizio di legittimità totalmente a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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