Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1740 Processo verbale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva dichiarato il V. responsabile del reato di cui all’art. 453 c.p., di concerto con il falsificatore per aver messo in circolazione banconote per l’ammontare di L. 5.000.000 e di Dollari USA 1700 – contraffatti, cedendoli a falsi acquirenti della polizia criminale di Nova Gorica (Slovenia) verso il corrispettivo di DM 2.800 e di 10.000 talleri sloveni, accertato in Nova Gorica, mentre lo aveva assolto da altro episodio di spaccio di moneta falsa.

2.- Il V. propone ricorso per Cassazione, deducendo:

a.- nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, per il mancato rispetto del termine minimo;

b.- nullità della sentenza del Tribunale per non essere i verbali sottoscritti alla fine di ogni foglio;

c- nullità e inutilizzabilità delle prove ed erronea valutazione delle stesse, per essere stati esaminati verbali assunti dall’autorità Slovena non tradotti e per non essere stato sentito esso V. dal giudice sloveno con le idonee garanzie. d.- omessa applicazione dell’art. 62 bis c.p. ed eccessività della pena.

3.- Il ricorso è infondato.

A.- E’ giurisprudenza prevalente che la violazione del termine a comparire, non risolvendosi in una omessa citazione dell’imputato (art. 179 c.p.p.), costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia stata eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, richiamati dall’art. 182 c.p.p. (Cass., sez. 5^, 10/11/2009, n. 2954, Cass., sez. 5^, 10/3/2009, n. 24253, Cass., sez. un., 26/10/2004, n. 119).

Nella specie la nullità è stata eccepita solo con il ricorso per cassazione e non entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p., indicati dall’art. 181, c.p.p..

Per cui la nullità risulta sanata.

B.- Per quanto riguarda la sottoscrizione dei verbali, non è causa di nullità, ai sensi dell’art. 142 c.p.p., la mancata sottoscrizione dei verbali di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, determinando incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell’atto, ma non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall’art. 137 c.p.p. (Cass., sez. 1^, 16 febbraio 2001, n. 15546, Cass., sez. 2^, 15/4/1994, Matrone).

C- In relazione alla eccepita violazione di legge in materia di assunzione di prova, La Corte di merito ha dato atto, ai fini dell’utilizzabilità dell’interrogatorio assunto dall’autorità slovena, che erano state rispettati i principi previsti dalla legislazione italiana, in quanto il V. era stato sentito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuova Gorica, con l’assistenza del difensore scelto dall’imputato e dell’interprete, che lo stesso imputato era stato reso edotto dai fatti di cui era accusato e degli elementi di prova a suo carico e che non aveva obbligo di rispondere.

Risulta inoltre che i verbali sono stati regolarmente tradotti in lingua italiana e che la perizia svolta dalla Banca di Slovenia sulla falsità delle banconote era stata acquisita mediante rogatoria.

D.- Le attenuanti generiche sono state concesse dal giudice di primo grado.

La Corte di merito ha, poi, legittimamente e logicamente fatto riferimento, per la determinazione della pena, alla gravità dell’azione tenuto conto delle modalità esecutive cioè ha fatto riferimento ad uno dei criteri previsti dall’art. 133 c.p..

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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