Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- Il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Castiglion del Lago, con la quale B.G. era stato dichiarato responsabile del reato di lesione personale lieve e minacce e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2.- Il B. propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale:

a) non aveva disposto la rinnovazione parziale del dibattimento, con l’acquisizione di un parere medico legale e l’audizione del medico legale sul tempo dell’insorgenza dei traumi riscontrati alla parte offesa;

b) aveva ritenuto credibile la parte offesa e verificatesi le lesioni, mentre i Carabinieri intervenuti la sera dell’aggressione avevano escluso segni evidenti di lesioni sul corpo della parte offesa;

c) aveva confermato la condanna di esso imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di Euro 500,00. 3.- Il ricorso è infondato.

Il giudice dell’appello ha legittimamente rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento, con l’ammissione di nuove prove non essendovi alcuna necessità.

Infatti, la dichiarazione della parte offesa risulta riscontrata dal certificato rilasciato qualche ora dopo i fatti dall’Ospedale di (OMISSIS) attestante trauma contusivo con edema alla regione zigomatica destra e trauma contusivo con ferita lacero contusa al polso dx.

A tal fine non ha rilievo il fatto che nell’immediatezza i Carabinieri avevano escluso segni evidenti di lesioni sul corpo della parte offesa, in quanto queste erano state accertate poco dopo i fatti ed erano coerenti con le modalità del fatto narrato dalla parte civile che aveva dichiarato che era stata afferrata dall’imputato da dietro per il collo e ad un braccio che le era stato piegato dietro la schiena.

Per quanto riguarda la provvisionale, la condanna al pagamento non è ricorribile essendo un provvedimento provvisorio, che anticipa in sede penale la valutazione circa la sussistenza del danno, non fa stato nel giudizio civile ed è destinata ad essere assorbita nella pronuncia definitiva circa la valutazione del danno.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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