Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, ha assolto C.D. dal reato di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste, ha dichiarato non punibile lo stesso dal reato dal reato di ingiurie ex art. 599 c.p., e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di lesioni guarite in sei giorni in danno della G..

2.- Il C. propone ricorso per cassazione, deducendo:

a.- omessa motivazione in ordine alla specie di aggravante, menzionata solo genericamente;

b.- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 582 c.p., comma 2, e al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 affermando che il delitto di lesioni aggravato solo dal fatto di essere in danno del coniuge è di competenza del Giudice di Pace e punibile a querela della persona offesa.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L’art. 582 c.p., comma 2, prevede che il reato è punito a querela di parte nel caso in cui le lesioni hanno una durata inferiore a venti giorni, come nella specie, e non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle derivanti, tra l’altro, dal rapporto di coniugio (art. 577, ult.parte).

Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 stabilisce che nel procedimento davanti al giudice di pace per le fattispecie di cui all’art. 582, comma 2 punibili a querela si applica la pena della multa ovvero la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Pertanto, a seguito alla riqualificazione dei fatti operata dalla Corte di merito la pena da irrogare doveva essere quella relativa al trattamento sanzionatorio previsto dal citato art. 52.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo giudizio su di esso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52 in quanto imposto per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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