Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3382 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il Tribunale di Benevento con sentenza del 30.05.2003 respingeva la domanda di A.G. nei confronti di D.E., volta ad ottenere il pagamento della somma di L. 126.852.983, oltre accessori, in relazione ad attività di istruttore di scuola guida alle dipendenze della convenuta presso la sede di (OMISSIS) e come insegnante presso la sede di (OMISSIS);

– che tale decisione, a seguito di appello dell’ A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6184 del 2005, la quale ha osservato che l’appellante non aveva dedotto nè specificato neppure in via parametrica quale contratto da applicare;

– che l’ A. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.;

– che la D. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

– che con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione dell’art. 112 c.p.c., contesta la decisione impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta di adeguamento retributivo e di corresponsione di TFR;

– che con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione degli artt. 2099 e 2696 c.c., osserva che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle richiamate norme, che, in assenza di pattuizioni individuali sulla misura della retribuzione percepita, il lavoratore non aveva altri oneri probatori se non quelli di dimostrare la qualità e quantità dei lavori effettuati;

– che le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che nessuna prova è stata fornita sull’insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.;

– che in ogni caso le stesse censure risultano inammissibili, perchè non sorrette da adeguati e pertinenti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.;

– che con il terzo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2114 e 2120 Cod. Civ., per non avere considerato il giudice di appello che esso lavoratore aveva dedotto l’omesso versamento di contributi previdenziali e l’omesso pagamento del TFR;

– che tale ultima censura è meritevole di accoglimento, in quanto il ricorrente aveva chiesto il pagamento dei contributi previdenziali e del TFR con riguardo alle retribuzioni effettivamente percepite, indicate nel prospetto paga allegato all’originario ricorso, sicchè sul punto nessun rilievo avrebbe potuto avere l’esistenza o meno di una pattuizione collettiva;

– che in conclusione, disattesi i primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà al riesame della causa tenendo conto dei precedenti rilievi relativi all’omessa liquidazione dei contributi previdenziali e del TFR;

– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti gli altri motivi, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *