Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3381 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi con sentenza n, 1874 del 2002 accoglieva la domanda proposta da D.N.P. nei confronti di D.D. S. e condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 94.235,81, oltre accessori, in relazione a differenze retributive e TFR, oltre accessori, per il lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del convenuto per il periodo dal marzo 1990 al marzo 1996.

Tale decisione, a seguito di appello del D.D., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 162 del 2006, la quale ha condannato l’appellante al pagamento, a favore dell’appellato, della somma di Euro 36.987,72, oltre accessori.

La Corte territoriale, ritenuta la validità del ricorso di primo grado per essere stati specificati sia il la causa petendi sia il petitum, osservava, in punto di merito, sulla base della deposizione del teste A., che al D.N. andava attribuita la qualifica di operaio di 1^ e quantificava l’importo di Euro 30.907,53 per differenze retributive ed Euro 6.080,19 per TFR sulla base della consulenza tecnica di ufficio, con esclusione del lavoro straordinario non provato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di panificazione con riguardo all’individuazione della categoria – qualifica attribuita al lavoratore.

Tale censura è infondata, limitandosi il ricorrente a contrastare la motivata valutazione del giudice di merito, il quale ha riconosciuto la qualifica di operaio di 1^ categoria al D.N. valorizzando la dichiarazioni del teste A., secondo cui il D.N. provvedeva alle operazioni di impastatura del pane ed anche alla cottura di altri prodotti.

In ogni caso sono prive di rilievo le critiche mosse a tale valutazione con riferimento a deposizioni di altri testi, essendo devoluta – secondo costante orientamento di questa Corte – al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998). Il che si è verificato nel caso di specie, avendo il giudice di appello dato contezza del suo convincimento dell’attendibilità del teste A. e delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore (impastatura del pane) ai fini del riconoscimento della qualifica di 1^ categoria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. con riferimento all’art. 244 c.p.c. in ordine all’ammissione ed assunzione della prova testimoniale di A. C., che sarebbe addotta su istanza del D.N. in maniera tardiva ed irritale.

Il motivo è infondato, atteso che il ricorrente ha mosso generiche critiche deducendo tardività della richiesta di ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, ma non ha precisato se e quando abbia sollevato tali eccezioni sul punto specifico nel corso del procedimento di primo grado.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione circa l’inizio del rapporto di lavoro e circa la misura dei conteggi, richiamando a sostegno di tale censura la deposizione del teste F..

Anche questo motivo è infondato, avendo il giudice di appello tenuto conto delle acquisite risultanze probatorie e proceduto alla liquidazione degli importi dovuti al lavoratore sulla base della consulenza tecnica e dei chiarimenti forniti dal consulente. D’altro canto la censura del ricorrente è generica, limitandosi a riportare la deposizione del teste F., non decisiva ai fini dell’accertamento della asserita diversa data di instaurazione del rapporto di lavoro del D.N.. Lo stesso ricorrente peraltro non indica il punto dell’atto di appello in cui sarebbe stata sollevata al riguardo specifica doglianza.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con la conseguente statuizione di condanna alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *