Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1731 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato i N. colpevoli del reato di lesioni, aggravate per la durata di tre mesi e per l’uso di una mazza di legno, in danno di C.M. e li aveva condannati alla pena di cinque mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2.- I N. propongono ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto valido riscontro alle dichiarazioni della parte lesa e del marito il certificato del pronto soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS), quando, invece, il fatto che avrebbe originato la lite si era verificato verso le ore 16,30-17 e l’ingesso al predetto Ospedale era avvenuto alle ore 19,30.

I ricorrenti evidenziano, poi, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni del marito che avrebbe assistito alle violenze contro la C., senza essere mai intervenuto in difesa della stessa e di quelle della stessa C. e che aveva parlato di pugni e calci inferti su tutto il corpo, mentre al pronto soccorso non erano state rilevate le tracce di tali pugni e calci.

Gli stessi precisano che i giudici del merito non hanno tenuto conto della testimonianza della dottoressa che aveva stilato il certificato del pronto soccorso che aveva dichiarato che il trauma cranico era solo riferito dalla C. e non oggettivamente riscontrato e che mancava la prova del nesso causale tra la pretesa azione di essi N. e la malattia della C., soffrendo costei di una malattia psichiatrica di origine multifattoriale come confermato dal consulente della difesa.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte ha dato logicamente conto del riscontro costituito dai referti medici.

Ha precisato che il perito nominato dalla Corte aveva osservato che fin dalla prima visita medica, a differenza di quanto poi dichiarato dal teste, era stato riscontrato trauma cranico parietale sinistro, tant’è che era stata disposta TC-cranio urgente ed il paziente era stato inviato al pronto soccorso di Pistoia; che lo stesso perito, in base alla complessa documentazione, aveva osservato che la C. aveva sviluppato immediatamente un’intensa reazione emotiva, con stato confusionale e difficoltà all’eloquio e successivamente senso di vertigine, cefalea, nausea e vomito, con calo ponderale, abulia, depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, evitamento e flash backs, mentre vi era assenza di riferimenti anamnestici circa precedenti patologie.

Lo stato confusionale riscontrato alla C. spiega, poi, alcune discordanze nelle dichiarazioni della stessa.

L’asserzione del consulente della difesa circa la malattia psichiatrica di origine multiforme della C., è contraddetta dalla constatazione del perito circa l’assenza di precedenti patologie.

Ciò conferma il nesso di causalità tra azione e malattia.

Orbene, una diversa ricostruzione o una rilettura e diversa valutazione del fatto, non è consentita in quanto il sindacato del giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è circoscritto solo alla verifica se il dedotto vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica – principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza – o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati (tra le tante Cass., sez. 6^, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6^, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5^, 24 maggio 2006, 36764).

E le valutazioni della Corte di merito appaiono logiche in quanto le dichiarazioni circa il colpo di bastone appaiono riscontrate dalla perizia in atti.

Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).

Alla parte civile spetta il rimborso delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in complessive Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00, nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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