MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2009 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 luglio 2009 e scadenza 1 luglio 2016, quinta e sesta tranche.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 6-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi
nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il comma 3 dell’art. 2, come sostituito dall’art. 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e’ stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23
settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia’ effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 23 luglio e 26 agosto 2009, con i
quali e’ stata disposta l’emissione delle prime quattro tranche dei
certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e
scadenza 1° luglio 2016;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l’emissione di una quinta tranche dei predetti certificati
di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e’
disposta l’emissione di una quinta tranche dei certificati di credito
del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di
cui al decreto del 23 luglio 2009, altresi’ citato nelle premesse,
recante l’emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.
L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un
importo massimo di 2.250 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita’ di
emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno
29 settembre 2009, con l’osservanza delle modalita’ indicate negli
articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d’asta, con le modalita’ di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra’ inizio il collocamento della sesta tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell’ammontare nominale massimo offerto nell’asta «ordinaria»
relativa alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto; tale
tranche supplementare sara’ riservata agli operatori «specialisti in
titoli di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all’asta della quinta tranche.
La tranche supplementare verra’ collocata al prezzo di
aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto e verra’ assegnata con le modalita’
indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio
2009, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 settembre 2009.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e’ pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all’art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra’
redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara’ effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d’interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca
d’Italia provvedera’ ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell’emissione e relativi dietimi sara’ effettuato dalla Banca
d’Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera’ separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita’ previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unita’
previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d’interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al
2016, nonche’ l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2216 (unita’ previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unita’
previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l’anno in
corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 8
del citato decreto del 23 luglio 2009, sara’ scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara’ carico al
capitolo 2247 (unita’ previsionale di base 26.1.5; codice gestionale
109) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
p. Il direttore generale: Cannata

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-06&task=dettaglio&numgu=232&redaz=09A11544&tmstp=1255168835569

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