Parere legale motivato di diritto civile – disposizione testamentaria successiva (universale) al altra meno recente (di legato), con la quale si nomina erede universale, che presenta però scritti di mano aliena.

a cura del dott. Domencio CIRASOLE

La questione giuridica in esame, vede interessati TIZIO, MEVIA, e SEMPRONIO, quali destinatari di due testamenti olografi redatti in periodi diversi, da CAIO, fratello del padre degli stessi.
Infatti CAIO inizialmente nel 2006 con testamento olografo istituiva TIZIO e MEVIA come legatari, assegnandogli i propri beni mobili ed immobili, mentre successivamente alla sua morte, SEMPRONIO pubblica un testamento olografo sempre di CAIO, con il quale lo nominava suo unico erede universale.
Quest’ultimo testamento olografo, redatto posteriormente al primo, presenta sullo stesso, parti aggiunte, con grafia differente dal resto del testamento.
Quest’ultimo testamento, alla morte di CAIO che avveniva nel 2009, non essendovi legittimari, viene come detto, regolarmente pubblicato da SEMPRONIO.
Successivamente alla morte di un soggetto vi è il “passaggio” di beni e di diritti dalla persona defunta agli aventi diritto.
La successione può essere legittima (art. 565 c.c.) e/o testamentaria (art. 457, terzo comma, c.c.).
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale.
Il testamento può essere: Olografo, Pubblico, Segreto (art. 601 c.c.).
Il testamento olografo (previsto dall’art. 602 c.c.), è il testamento scritto di proprio pugno dal testatore, deve quindi essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dallo stesso (art.602 c.c.).
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari denominati anche eredi necessari (coniuge,figli ed genitori del de cuius).
La successione mortis causa può avvenire “a titolo universale” (erede) o a “titolo particolare” (legatario).
Si ha successione a titolo universale quando un soggetto succede indistintamente nell’universalità dei beni.
Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali e/o rapporti determinati.
Al momento della morte del testatore il testamento deve essere pubblicato. Vi provvede il notaio al quale viene consegnato, da parte di chi ne è in possesso di un testamento olografo. La pubblicazione avviene tramite la redazione di un verbale alla presenza di due testimoni, nel quale viene riportato il contenuto del testamento con menzione della sua apertura. Il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale della zona ove si e’ aperta la successione copia del verbale e del testamento. La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell’erede (art. 620 c.c.). La pubblicazione consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà’ a quello degli atti inter vivos e nella trascrizione del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
Il testamento può essere revocato espressamente o tacitamente. La revoca espressa è fatta dal testatore con un successivo testamento.
In tale nuovo atto il testatore deve personalmente dichiarare di revocare, in tutto o in parte, la disposizione testamentaria anteriore.
La revoca tacita avviene se nel testamento posteriore ci siano disposizioni incompatibili, con le disposizioni precedenti, o se vi è la distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo.
Quindi nella questione in esame a parere di chi scrive, mancando eredi necessari, vi e stata da prima un disposizione testamentaria (legamentaria) di CAIO, a favore di TIZIO e MEVIA, che è stata successivamente revocata (tacitamente), con altra disposizione testamentaria (a titolo universale), successiva alla prima e con questa incompatibile, nei confronti di SEMPRONIO, la quale è stata prontamente pubblicata dallo stesso presso la cancelleria del tribunale competente.
Un breve cenno sull’istituto ex art. 602 c.c., permetterà di affrontare in modo più completo la quaestio iuris del caso di specie.
“Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” art. 602, comma 1, c.c..
Sottoscrizione del testatore posta alla fine delle disposizioni, apposizione della data indicante il giorno, il mese e l’anno, autografia individuale e abituale ossia attestante la grafia effettiva del testatore, la cui mancanza determina la nullità del testamento ex art.606 c.c., rappresentano i requisiti necessari affinché il testamento possa qualificarsi olografo.
Dopo la sua redazione, il testamento olografo può essere affidato a persone per le quali non è previsto alcuna prescrizione custodiale.
E’ in questa ipotesi, dopo la pubblicazione, che possono verificarsi contestazioni fra gli aventi diritto, così accade nel caso de quo.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’alterazione da terzi del testamento olografo quando non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore intese manifestare nella relativa scheda possa far conservare allo stesso il suo valore, mentre l’annullamento per carenza di olografia è conseguenza di interventi di terzi che avvengano durante la confezione del testamento.
La decisione della sentenza 27.04.2009 n. 9905 della Cass. Civ. si pone assolutamente in linea con altri precedenti (Cassazione civile , sez. II, 07 luglio 2004, n. 12458; Cassazione civile, sez. II, 05 agosto 2002, n. 11733; Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 1991, n. 7636), che nel corso dei decenni hanno cercato di mitigare la sanzione della nullità prevista dall’art. 606 c.c. per la mancanza di autografia, soprattutto nei casi in cui la volontà del de cuius è stata rispettata.
Infatti la presenza di piccole aggiunte, posteriori alla redazione del testo, non possono invalidare una scheda testamentaria sotto il profilo dell’assenza dell’olografia, in quanto altrimenti ogni custode di un testamento olografo potrebbe vanificare le volontà testamentarie apponendo segni grafici palesemente apocrifi.
Il testamento è annullabile, per difetti di forma, per incapacità di disporre (l’incapacità naturale del testatore può essere provata con ogni mezzo), per vizi della volontà, per errore, per violenza e per dolo (art. 624 c.c.).
L’azione di annullamento, che spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, per il caso di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
Illustrato il panorama normativo che disciplina il negozio giuridico del testamento olografo, verifichiamo le azioni esperibili da TIZIO e MEVIA per porre nel nulla la
scheda testamentaria che pregiudica le loro aspettative successorie.
I nipoti pretermessi, potrebbero contestare la genuinità della scheda testamentaria sostenendo che essa sia stata alterata da una mano diversa da quella del de cuius al fine di manipolarne la volontà testamentaria.
Quale primo motivo di nullità del testamento de quo è possibile richiamare la disposizione di cui all’art.606 c.c. che sancisce espressamente la nullità del testamento olografo nel caso in cui manchi l’autografia o la sottoscrizione, e dovranno, quindi offrire la prova positiva che l’interpolazione presente nel testo della scheda testamentaria appartenga a soggetto diverso dal suo estensore. Ma in recenti sentenze (Cass.Civ. 26406/2008) la Corte di legittimità ha sostenuto come l’interpolazione, da sola, non autorizzi a credere che il responsabile abbia influenzato il contenuto della scheda testamentaria.
Ciò in quanto l’eventuale alterazione non conta quando è comunque possibile individuare la genuina volontà che il testatore ha voluto manifestare nella scheda.
Diversamente opinando ogni custode di testamento olografo potrebbe vanificare le ultime volontà del de cuius con un semplice segno grafico chiaramente apocrifo (Cassazione 2837/76).
Diversamente, una sola parola “spuria” è sufficiente a determinare l’annullamento del documento per carenza di olografia, a condizione però che l’azione del terzo sia stata svolta durante la realizzazione del testamento.
Ma la Cass.Civ. 9905 /2009 ha rilevato anche che " la validità di un testamento olografo non sarebbe inficiata dalle correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, ciò soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l’intervento del terzo avvenga con l’inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà di disporre del testatore (Cass. 5.8.2002 n. 11733; Cass. 30.10.2008 n. 26258)".
Quindi i nioti, sarà preferibile che non si limitino alla mera indicazione dell’intervenuta alterazione ma offrano la prova della distonia tra l’aggiunta e la volontà del testatore, come risultante dall’intera disposizione testamentaria, dimostrando che l’interpolazione sia intervenuta durante la stesura dell’atto.
Ulteriore strumento a disposizione degli istanti è costituito, indipendentemente dalla bontà ed autenticità del testamento, dalla prova dell’incapacità del testatore al momento della redazione delle disposizioni di ultima volontà (art.591, 2°co., n.3) provando che CAIO sia stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui redisse il testamento.
Inoltre i nipoti potrebbero ancora tempestivamente disconoscere la scrittura prodotta da SEMPRONIO, proponendo una CTU, per accertare la genuinità della scheda testamenntaria accertando detta olografia.
Ed in finie TIZIO e MEVIA potrebbero dimostrare la presenza d’inserzione (anche di una sola parola/lettera) di mano aliena nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà ultima di disporre del testatore, come affermato nella sentenza 27.04.2009 n. 9905 della Cass. Civ..
Quanto, infine ai termini delle azioni, sia che sia promossa l’azione ex art.606 (tesa a dichiarare la nullità del testamento per mancanza dell’autografia), sia quella ex art.591 c.c. (finalizzata a porre nel nulla l’atto di ultima volontà per incapacità di intendere e di volere del testatore), esse devono essere esperite entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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