Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3344 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P.A.R. impugnò un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Matera, relativamente alla vendita di una porzione di terreno posta in Bari, aveva rettificato il valore iniziale ai fini Invim, riducendolo da L. 20.000.000 a L. 3.384.539.

Eccepì che la determinazione del valore non era stata effettuata in aderenza al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6.

Il ricorso venne respinto dalla commissione tributaria provinciale di Matera, con sentenza in data 27.6.2001.

L’interessata propose appello.

La commissione tributaria regionale della Basilicata, dinanzi all’eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria – di inammissibilità dell’appello per mancanza di difensore tecnico dell’appellante, avendo la controversia valore superiore a L. 5.000.000 – invitò la parte a munirsi del predetto difensore ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12. Dopodichè, con la sentenza 24.5.2005, qui impugnata, dichiarò l’inammissibilità dell’appello sul rilievo di non avere l’appellante ottemperato all’invito predetto.

Contro questa sentenza la P. propone ricorso per cassazione.

L’intimata agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Sebbene in unico contesto, la ricorrente articola due censure.

Con la prima, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3 e 5, contesta che al giudice tributario sia consentito di fissare termini di scadenza inferiori a quella asseritamente dalla legge prevista, coincidente con la pubblica udienza ai sensi del comma 3.

Con la seconda, nell’implicito rinvio alle stesse previsioni normative, contesta la possibilità di assegnazione del ridetto termine se il valore della controversia non risulti determinato in pendenza del processo.

I motivi, suscettibili di unitario esame in ragione della stretta loro connessione, sono destituiti di fondamento.

Diversamente da quanto presupposto nel suddetto secondo motivo, può la Corte limitarsi a osservare che dalla sentenza impugnata emerge in modo nitido che fu la stessa attuale ricorrente ad affermare, a mezzo dell’impugnazione di merito, la riferibilità della regiudicanda a un valore controverso superiore a L. 5.000.000. Il che si palesa sufficiente a ritenere integrata la condizione previa di cui all’art. 12 cit.. Il quale, in esito all’interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 189 del 2000 e 158 del 2003, consente – giustappunto nelle controversie di valore superiore a L. 5.000.000 – il ricorso alla procedura di cui all’art. 12, comma 5, al fine di ovviare, dopo la presentazione del ricorso, al vizio di assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Non rileva, agli specifici fini dei vizi denunciati, approfondire il tema connesso alla questione se l’art. 12 cit. trovi applicazione, con carattere di pregiudizialità attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, nel giudizio di primo grado (come affermato da Cass. 2006/620) ovvero anche in quello di appello (sul che Cass. 2002/8369; Cass. 2009/21459). Difatti, nella formulazione del (primo) motivo di censura, la ricorrente trascura comunque di considerare che la possibilità di fissazione di un termine apposito, entro il quale munirsi di assistenza tecnica, è diretta conseguenza del disposto D.Lgs. cit., ex art. 12, comma 5. E che la stessa Corte costituzionale, nel richiamato più recente scrutinio di legittimità, ha attestato la conformità della disposizione ai valori sottesi dall’art. 3 Cost. sull’esplicito rilievo che "l’inammissibilità del ricorso scatta, non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato, ma soltanto a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati" (C. cost. 2003/158).

Discende che la possibilità, per il giudice tributario, di correlare a un termine appositamente fissato l’invito alla parte di munirsi di assistenza tecnica, è insita nel dato normativo, negli esatti termini della mentovata interpretazione adeguatrice.

Il ricorso è respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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