Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 2199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 22.5.09 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna emessa il 15.6.07 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, nei confronti di T.S. per il delitto di concorso (con I.L., separatamente giudicato) in ricettazione continuata di autovetture di provenienza furtiva.

Il T. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con cui denunciava travisamento del fatto in quanto la condanna si era basata soltanto sul rilievo che il ricorrente conduceva in locazione il capannone ove le forze dell’ordine avevano rinvenuto numerosi autoveicoli rubati, nonostante che nel corso delle indagini preliminari, nel protestarsi innocente, egli avesse disconosciuto la firma in calce al contratto locativo, a suo dire ictu oculi diversa dalla propria.

1- Nel caso di specie ricorre – e ciò integra rilievo preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra delibazione – la preclusione processuale di cui all’art. 606 c.p.p., u.c., in base alla quale il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di prime cure, o sue mancate statuizioni, non devolute con specifica impugnazione al giudice di appello. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello (cfr., ad es., Cass. Sez. 4^ n. 10093 del 20.3.91, dep. 10.10.91, rv. 188253, Paolicelli). Nel caso in esame, al contrario, la questione relativa all’asserito disconoscimento della firma in calce al contratto di locazione avrebbe richiesto un accertamento di merito che non è stato chiesto dal T..

A ciò è appena il caso di aggiungere che il denunciato travisamento del fatto, concernendo la generale ricostruzione della vicenda alla luce delle acquisizioni processuali, non può denunciarsi mediante ricorso per cassazione neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (come modificato dalla legge n. 46/2000), che consente – semmai – di dedurre il diverso vizio di eventuale travisamento della prova, in presenza del quale questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all’interno della decisione.

In proposito la giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 39729 del 18.6.2009, dep. 12.10.2009, rv. 244623; Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007; Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) può considerarsi ormai da tempo consolidata.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1,000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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