Parere legale motivato di diritto civile – incidente stradale con più vittime a causa di un malore del conducente, e dell’insicurezza delle strade, per colpa della mancata manutenzione della P.A. (Auto sfonda il guard-rail, e cade nella scarpata)

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

Il caso in esame propone il decesso di più persone a seguito di un incidente stradale.
Tizio mentre conduce la propria auto, attraverso un cavalcavia, a causa di un malore, sbanda, sfonda il guard-rail e cade nella scarpata, nonostante la modesta velocità del veicolo.
Il sig. Tizio trasportato in ospedale, viene sottoposto ad intervento chirurgico, per le fratture esposte riportate, muore a causa di embolia polmonare.
Nel veicolo di Tizio erano presenti anche il coniuge Caia e la nipote Mevia.
Entrambi muoiono sul colpo.
Nulla hanno potuto fare i soccorritori.
Per meglio comprendere il caso in esame, risulta opportuno riflettere su alcuni istituti giuridici, indispensabili per la soluzione del caso.
1) Danno cagionato da cosa in custodia.
La disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa è il criterio d’imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia, previsto all’art. 2051 c.c. ( cass. Civ. sez. V. 12019/91 ).
Per l’affermazione di responsabilità del custode, è indispensabile che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno patito dal terzo.
Il fatto inerente la cosa deve essere antecedente all’evento.
Il custode deve attuare sulla cosa di cui dispone, tutte le precauzioni idonee ad evitare la responsabilità.
L’evento eccezionale e imprevedibile, idonea a provocare l’evento, interrompe il nesso di causalità, producendo effetti liberatori per il custode. ( cass. Civ. 27168/06 ).
La natura oggettiva della custodia, cioè il rapporto di custodia, fonda la responsabilità prevista ex art. 2051.
La presunzione di responsabilità ex art. 2051 non si applica agli enti pubblici, quando non risulta possibile esercitare la custodia a causa dell’estensione del bene.
Nella valutazione dei beni demaniali, alcuni, sono soggetti ad un uso ordinario, diretto, continuo, di ridotte dimensioni, che rendono, facile, possibile, efficace e costante il controllo e la vigilanza da parte dalla P.A.
Detto controllo potrebbe impedire l’insorgenza di cause di pericolo ( cass. Civ. 20827/06 ).
Quindi le strade pubbliche, gli elementi accessori, e le pertinenze inerti, di un “ponte”, cioè la “barriera stradale di sicurezza” di un ponte, avente lo scopo di garantire il contenimento del veicolo tendente alla fuoriuscita, dalla carreggiata stradale, di un veicolo, di proprietà della P.A., è certamente di dimensioni tali, da permetterne un’adeguata vigilanza del custode è valutabile come condotta omissiva, certamente valutata come fonte di responsabilità.
Infatti il custode è chiamato a rispondere della lesione, per non averla impedita, essendo tenuto a compiere attività di protezione ( Cass. Civ. 116/79 ), violando l’obbligo di “neminen laedere”.
La P.A. è chiamata ad una costante manutenzione dei suoi immobili, anche senza specifico obbligo di legge, semplicemente, applicando il principio di non ledere terzi ( Corte cost. 156/99 ).
La P.A. è responsabile per i danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade e delle pertinenza, particolarmente quando l’utente, a causa di particolari circostante ( quale è un ponte- cavalcavia ), fanno ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità ( Cass. Civ. 340/96 ).
2) Caso fortuito è forza maggiore.
In tema di illecito aquilano, il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo, non deve essere interrotto dalla sopravvenienza di un fatto idoneo determinare l’evento ( caso fortuito ).
Quando si concreta un avvenimento “ cui resist non potest ( forza maggiore ), rispetto al quale la forza umana, non è adeguata ad impedire le conseguenze dannose, non vi è responsabilità per condotta colposa del danneggiato ( Cass. Civ. 428/62 ).
Il giudizio di idoneità delle cose ( in custodia ) deve prevedere il fattore esterno ed estraneo.
Quindi la cosa deve essere adeguata alla natura ed alla pericolosità, che intrinsecamente possiede.
Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile, di essere prevista e superata con adozioni di normali cautele, tanto più deve considerarsi nel dinamismo causale del danno, l’evento fortuito o la causa di forza maggiore, che rende imprevedibile l’evento. ( Cass. Civ. 4279/08 ).
Libera il danneggiato la prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con adeguata diligenza, o con sforzo diligente, circostanziato al caso.
Libera il custode il dimostrare in relazione alla cosa, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
3) Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera.
Con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale, e condotta del medico, al fine di accertare eventuali responsabilità risarcitorie, si ricorre al criterio di ragionevole probabilità scientifica, concomitante o sopravvenuta da altri fattori determinanti.
Ne consegue che la probabilità deve essere qualificata. ( Cass. Civ. 22894/05 ).
Il consenso consapevole dato dal paziente, prima di un delicato, quanto urgente e pericoloso intervento, prevede un’adeguata informazione in ordine ai rischi che esso comporta, ed è esteso anche alle operazioni complementari necessarie. ( Cass. Civ. 20832/06 ).
Il professionista prospetta le possibilità di risultato al paziente.
L’inadempimento del professionista, sanitario, o della struttura, sorge qualora vi sia un aggravamento della situazione patologica del paziente, o l’insorgenza di nuove patologie anche per effetto dell’intervento. ( Cass. Civ. 10297/04 ).
La prestazione ha natura contrattuale, e quindi, valgono i principi dell’obbligazione del contratto d’opera, relativamente alla diligenza e alla colpa ( 10297/04 ).
E’ contestabile la colpa al professionista, quando vi è negligenza, imprudenza, imperizia ed mancata conoscenza dell’evoluzione della metodica medica ( Cass. Civ. 9471/04 ).
E’ ravvisabile una corresponsabilità dell’ente tenuto alla prestazione ( art. 2049 c.c. ).
Medico e ente, per andare esenti da responsabilità devono fornire prova che la prestazione è stata eseguita in modo idoneo e che l’aggravamento, o la nuova patologia sono imprevedibili. ( Cass. Civ. 364/97 ).
Ne consegue che rispondono per colpa lieve quando vi è inadeguata preparazione medica ( art. 1218 c.c.; art. 1228 ).
In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno deve essere valutata, al momento dell’esecuzione della prestazione.
Quindi l’imprevedibilità limita la misura del suo ammontare ( art. 1225 c.c.).
Il criterio della prevedibilità mira a proporzionare la sanzione risarcitoria.
Nel caso venisse giudizialmente accertato la responsabilità del danno in capo al professionista, o all’equipe, o a più persone, e all’ente ( Azienda Ospedaliera ), il giudice deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Comunque tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. ( art. 2055 c.c. )
4) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da veicoli.
All’art. 1 della L. 990/69 è prescritto “l’obbligo” per i veicoli a motore di circolare su strada solo se coperti da assicurazione civile verso terzi previsto all’art. 2054 c.c.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai terzi trasportati ( art. 1 . comma 2 L. 990/69 ).
La legge prevede che il danneggiato, possa agire direttamente nei confronti dell’assicurazione ( art. 18 ).
Non è considerato terzo e non è risarcibile il solo conducente del veicolo ( art. 4 ).
L’assicuratore è tenuto a risarcire per quanto riguarda i danni alle persone, gli ascendenti, i discendenti, del conducente. ( Corte Cost. 188/91 ).
La responsabilità e quindi il risarcimento, possono essere invocate da qualunque danneggiato e quindi anche dal trasportato. ( Cass. Civ. 24749/07 ).
I prossimi congiunti del danneggiato – defunto, hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito. ( Cass. Civ. 2503/202 ).
5) Conclusioni:
A parere dello scrivente gli eredi di Tizio, Caia e Mavia quali superstiti aventi diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico, soggettivo, inteso come turbamento dello stato d’animo, da parte di familiare prematuramente scomparso agendo proprio per la morte di Tizio, possono agire:
1) Nei confronti, dell’ente proprietario del cavalcavia per accertare eventuali profili di responsabilità da omessa custodia prevista dall’art. 2051, essendo il tratto di strada in discussione, ricco di pericoli intrinseci e necessitante di adeguati protezioni, tali da evitare danni a persone anche in particolari circostanze quale una forza maggiore.
Quindi la barriera stradale di sicurezza di un ponte – cavalcavia deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità che intrinsecamente deve avere, prevedendo ovviamente fattori estranei, ed esterni quali l’urto di un autoveicolo che viaggia con velocità congrua, nei limiti previsti da legge e buon senso.
2) Nei confronti dell’ente ospedaliero e dei medici, che hanno curato Tizio, per non aver previsto ( art. 1225 ) l’insorgere di una patologia correlata in tempo utile e di non aver adoperato tutte le misure terapeutiche opportune al caso, per prevenire, e risolvere tempestivamente la nuova patologia ( ex art. 2049; 1218 c.c. ed art. 1228 c.c. ).
Gli eredi sempre possono agire nei confronti della compagnia assicuratrice, del veicolo per vedere risarcire il danno morale della morte di Mevia. ( art. 4 legge 990/69 ).
Nulla deve l’assicurazione per la morte di Caia.
Posso ancora agire verso l’ente ospedale per i danni subiti da Tizio prima del decesso.

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