Parere legale motivato di diritto civile. Separazione personale con obbligo di assegno verso moglie e figli. Impossibilità di versare assegno. Denuncia d’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza.

a cura del dott. Domenico CIRASOLE

Il caso in esame propone una denuncia fatta da Caia e dai suoi figli nei confronti di Tizio, padre di Sempronio ( maggiorenne ), Mevio ( minorenne ), ed coniuge Caia.
A Tizio il Giudice Civile a seguito di separazione personale aveva obbligato di corrispondere 500 Euro mensile in favore di Caia, 300 Euro in favore di Mevio e 300 Euro in favore di Sempronio.
Tizio adempie inizialmente i suoi obblighi, ma successivamente non paga le somme dovute, a causa della diminuzione degli introiti, derivanti da attività professionale.
Tizio comunque sostiene delle spese in favore dei figli, non qualificate.
Dalla separazione personale ( art. 158 cc ), con sentenza omologata ( art. 711 cpc ) sorgono degli obblighi ( art. 155 cc ) di mantenimento nei confronti dei figli anche se maggiorenni ( art. 155 quinques ), ed obblighi di mantenimento nei confronti del coniuge, cui non sia addebitabile, la separazione, quando quest’ultimo non abbia adeguati redditi propri ( art. 156 cc ).
La sentenza ( art. 324 cpc ) del Giudice civile costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ( art. 2818 cc ).
In caso di inadempienza, il giudice può disporre il sequestro ( art. 156 cc ) dei beni del coniuge obbligato.
Qualora vi siano giustificati motivi il Giudice Civile può modificare, o revocare i provvedimenti emanati ( art. 156 cc; 709 ter cpc; 710 cpc ).
In caso di inadempimento del coniuge avente diritto, il Giudice Civile può ordinare a terzi di corrispondere periodicamente, somme di denaro direttamente al coniuge.
Il coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa, ovvero i figli di età minore, o inabili al lavoro, possono proporre querela, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziale ( art. 333 cpp; art. 336 cpp ).
La querela, in caso di persona minore di 14 anni può essere proposta da chi ne abbia la rappresentanza ( art. 120 cpp ), ovvero dal genitore non in conflitto di interessi.
Mentre i minori che hanno compiuto gli anni 14 possono esercitare il proprio diritto di querela.
L’art. 570 c.p. sanziona colui che viola gli obblighi di assistenza familiare.
Infatti la costituzione obbliga i genitori di mantenere, educare istruire i figli.
Il primo comma tutela la convivenza e l’unità familiare.
Il secondo comma tutela accanto all’unità familiare, anche specifici interessi economici dei singoli, quale in patrimonio del coniuge debole.
Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, quando rivolto verso più soggetti beneficiari, rimane unico reato, se i soggetti convivono tutti in famiglia ( Cass. Pen. 42767/03; 3125/98 ).
Se la condotta lesiva colpisce più soggetti della famiglia che non convivono, si integra l’ipotesi di concorso formale di reati di cui all’art. 81 cp ( Cass. Pen. 1629/03 ).
La mancanza di somministrazione dei mezzi di sussistenza e la contemporanea sottrazione degli obblighi derivanti dalla patria potestà integrano un unico reato ( art. 570 cp ); ( Cass. Pen. 283/73 ).
Il reato cessa con adempimenti occasionale e parziali ( 12400/90 Cass. Pen. ) dell’obbligato, dette azioni interrompono, l’illecita condotta.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza.
Per i mezzi di sussistenza si intende ciò che è necessario per la sopravvivenza.
Il giudice penale deve sempre accertare se la violazione dell’obbligo di somministrazione ha concretamente fatto mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari ( Cass. Pen. 1172/99 ).
Inoltre non vi è interdipendenza tra in reato previsto dall’art. 570 e l’assegno disposto dal giudice civile. ( 3450/98 Cass. Pen.).
Infatti la mancata corresponsione dell’assegno, non è sufficiente a dimostrare la responsabilità penale, che dall’omissione siano venuti meno ai familiari, i mezzi di sussistenza ( Cass. Pen. 8419/97 ).
La indisponibilità di mezzi, dell’obbligato, se accertata e verificata, esclude il reato, valendo come esimente. ( Cass. Pen. 5969/97 ).
La mancata corresponsione dell’assegno divorziale nella misura stabilita dal giudice civile, non configura il reato ex art. 570, 2° co-cp, se il giudice penale accerta che da tale condotta, non siano venuti a mancare in concreto, ai beneficiari, i mezzi si sussistenza. ( Cass. Pen. 40708/06 ).
Inoltre lo stato di assenza dei mezzi si sussistenza di un figlio minore, deve essere accertata.
Infatti la presunzione che il minore sia incapace di produrre reddito, può essere superata, se il minore disponga di redditi patrimoniali. ( Cass. Pen. 26725/03 ).
Nella fattispecie in esame a parre dello scrivente Tizio, libero professionista, ha visto diminuire drasticamente i propri introiti.
Questa circostanza esimente esclude il reato rilevabile in capo a Tizio.
Così come non configura il reato previsto ex art. 570 cp, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto dal giudice civile, da versare al coniuge e ai figli.
Mentre in reato è configurabile solo quando concretamente manchino i mezzi di sussistenza ai soggetti previsti dalla norma.
Osservando il caso concreto si apprende, anche che Tizio abbia sostenuto occasionali e parziali spese in favore dei figli.
Detto comportamento fa cessare, o interrompe il reato in discussione.
Si osserva ancora che i figli non si trovano nella condizione previste dall’art. 570 ( mancanza dei mezzi di sussistenza ).
Infatti entrambi iscritti all’accademia militare, ricevono, vitto, alloggio e paga giornaliera.
Quindi hanno tutto ciò che necessita per la loro sopravvivenza.
In merito a Caia, anch’essa non veste in stato di necessità, avendo un autonomo reddito.
Detto reddito certamente permette a Caia di vivere discretamente.
Osservando l’elemento psicologico di Tizio, che a causa di fattori esterni, vede ridotto il proprio reddito, ma ha intenzionalmente voluto far mancare i mezzi di sussistenza dei discendenti e del coniuge, ne oggettivamente, detti soggetti si sono concretamente trovati nella condizione prevista ex art. 570 cp.
Quindi Tizio ben può difendersi dalle accuse di Caia e dei suoi figli, non sussistendo la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *