Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3335 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 24.3.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso dichiarava inammissibile, perchè notificato personalmente R.A., già amministratore della S.r.l.

Romano 3, e non presso il domicilio eletto, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso avverso la decisione con cui la Commissione Tributaria di primo grado aveva annullato gli atti di accertamento e gli avvisi di mora relativi all’irpeg-ilor 1989-1990, di detta Società.

La CTR osservava che la notifica degli atti predetti era, inoltre, viziata, perchè effettuata nei confronti del cessato amministratore ai sensi dell’art. 140 c.p.c. quando, invece, avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – dato che nella sede legale della Società abitavano terzi – e, per maggior sicurezza, al legale rappresentante in carica.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate nei confronti della S.r.l. Romano 3 e di R.A.. Gli intimati non hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi che risultano spediti dall’Ufficiale giudiziario il 10.5.2006. Va, infatti, rilevato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato, come nella specie, per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. da ultimo, Cass. n. 13639/2010).

Nulla sulle spese, non essendovi costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *