Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 16.1.2007, che dichiarò la prescrizione del reato di ricettazione ascritto a P.S., con la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Con l’unico motivo, deduce il ricorrente il vizio di erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), per non avere il tribunale tenuto conto della recidiva ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Il ricorso è fondato. Premesso che la recidiva reiterata, attesa la sua natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19565 del 09/04/2008), deve infatti rilevarsi che l’aumento di pena nei casi di cui all’art. 99 c.p., comma 4, è pari a due terzi della pena base. Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione in contestazione è pari ad anni tredici e mesi quattro (anni otto + 2/3 per la recidiva; erroneo è il riferimento alla pena edittale di anni sei contenuto nella sentenza impugnata, in quanto corrispondente all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, nemmeno ritenuta dal giudice), prorogabile di altri due terzi (cfr. art. 157 c.p., commi 1 e 2, art. 160 c.p., u.c., e art. 161 c.p., comma 2).
Trattandosi di fatto commesso nel (OMISSIS), il primo atto interruttivo, cioè il decreto di citazione a giudizio del 16.6.2006, deve ritenersi più che tempestivo, essendo per il resto ben lontana la maturazione della prescrizione.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio, con la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna.
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