Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 1942 Persona offesa; Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 11.11.09 il Giudice di pace di Gualdo Tadino ha assolto "perchè i fatti non sussistono" G.G. dai delitti di ingiuria e minaccia in danno di P.B..

Ricorre il Procuratore della Repubblica competente e deduce omessa e contraddittoria motivazione, atteso che il giudicante era giunto alla sua decisione unicamente tenendo conto delle dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano riferito di non aver visto e/o udito nulla.

Le dichiarazioni della p.o. non erano invece state minimamente prese in considerazione, neanche per sostenerne l’inattendibilità, eppure esse erano apparse chiare e circostanziate, come pure non era stato dato atto dell’intervento dei carabinieri.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sussistendo all’evidenza l’omissione segnalata dal ricorrente p.m..

Invero, nella ricostruzione di un fatto-reato che, in ipotesi, abbia avuto una vittima, non si giustifica una decisione del giudicante che (ove ciò sia possibile) non abbia ascoltato la p.o. e, come correttamente sostiene il ricorrente, le dichiarazioni di quest’ultima possono anche essere ritenute non attendibili, ma non possono di certo essere pretermesse.

E’ noto, d’altra parte, che le dichiarazioni rese dalla p.o. – anche se costituita parte civile e dunque portatrice di pretese economiche – sottoposte ad un adeguato controllo di credibilità possono essere assunte, anche da sole (senza cioè che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), come prova della responsabilità dell’imputato (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27322).

Orbene, nel caso in esame, non è dato comprendere, sulla base della motivazione esibita, per quale ragione le dichiarazioni del P. siano state completamente disattese, essendo evidente che, ove il giudicante ritenga che le stesse siano smentite da quelle dei testimoni esaminati (o da prove di altra natura) deve chiarirlo in sentenza, motivando adeguatamente.

Nè – come da ultimo ha sostenuto il difensore dell’imputato – vi è spazio per una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, atteso che nell’atto di denuncia-querela la p.o. ha chiesto espressamente la punizione del colpevole.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al medesimo ufficio del Giudice di pace per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Gualdo Tadino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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