Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3325 Controricorso; Imposta reddito persone giuridiche; Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Spimpolo Mirko Servizi s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso intempestivo e perciò inammissibile) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpeg e Ilor relativi agli anni 1997 e 1998, la Commissione di secondo grado di Bolzano riformava la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti della società, rilevando che, venuta meno con l’abrogazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 12, l’autorità del giudicato penale in materia tributaria, permane tuttavia la possibilità di utilizzare le risultanze del giudizio penale, ferme restando le preclusioni di ordine processuale e che nella specie l’accertamento poggiava su di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.

2. Col primo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello, avevano in premessa ammesso la possibilità di utilizzare nel processo tributario le risultanze del processo penale, per poi prescindere dalla valutazione positiva di alcune circostanze emerse da quel processo, valutandone poi altre e giungendo ad affermare la sussistenza di indizi gravi univoci e concordanti.

La censura è infondata. Occorre infatti innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ogni contraddittorietà è suscettibile di infirmare la motivazione, ma soltanto quella che si verifica quando le ragioni esposte per giustificare l’accoglimento o il rigetto delle pretese fatte valere in giudizio siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l’individuazione della ratio decidendi, dovendosi invece escludere il vizio quando, ad onta di una formale ed esteriore contraddittorietà, questa non incida sulla sostanza del decidere e non impedisca di individuare l’iter logico seguito dal giudice, ed inoltre che il vizio de quo non può configurarsi nel caso di difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice da quello preteso o sollecitato dalla parte (v. sul punto cass. n. 11918 del 2003 e n. 17076 del 2006). Tanto premesso, è altresì da evidenziare che, se è vero che dalle risultanze del processo penale possono essere tratti indizi, è anche vero che spetta poi sempre al giudice valorizzare quelli ritenuti idonei nel contesto probatorio a sorreggere la decisione.

Col secondo motivo la ricorrente deduce mancanza di motivazione rilevando che, a fronte di ben due sentenze favorevoli alla ricorrente (quella penale e quella di primo grado) i giudici d’appello avevano sorretto la propria decisione con una motivazione caratterizzata da "scarsa forza persuasiva" e "povera" non solo per la " sua eccessiva sinteticità" ma anche perchè "volutamente avulsa dalla realtà dei fatti". La censura è inammissibile per assoluta genericità.

Col terzo motivo la ricorrente deduce la mancanza di motivazione della condanna della appellata alle spese di secondo grado. La censura è infondata, posto che, a norma dell’art. 91 c.p.c, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte, e pertanto, derivando per legge dal fatto oggettivo della soccombenza il fondamento della responsabilità delle spese processuali, nella specie, accolto l’appello, non era necessaria alcuna motivazione ulteriore per condannare l’appellato alle spese, essendo tale motivazione necessaria (come richiesto prima dalla giurisprudenza e successivamente dal novellato art. 92 c.p.c.) solo in caso di compensazione delle spese per giusti motivi.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, posto che l’Avvocatura dello Stato ha partecipato alla discussione orale e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, salva la facoltà di partecipare alla discussione orale (v. cass. n. 10933 del 2002).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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