Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza del 19.6.2010, il Tribunale della Libertà di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da C.F., in proprio e nella qualità di amministratore della soc. ABC Consul e Confidi Italia PMI snc, contro il provvedimento del gip del locale Tribunale del 28.4.2010, che aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale ufficio di procura nell’ambito del procedimento penale a carico della stessa istante e di L.G. e A. per i reati di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, e art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 7.
Ricorre il difensore di C.F., deducendo il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 ter, per assoluta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale circa i presupposti legittimanti la contestata misura cautelare reale. Nell’ordinanza non sarebbe ravvisabile un’idonea motivazione in ordine alla presunta interversione del possesso da parte dell’indagata, delle somme movimentate con le operazioni bancarie analizzate, peraltro di modesto importo.
Sarebbe irrilevante il riferimento alla tipologia dell’attività esercitata dalla "Confidi", oltretutto regolarmente iscritta nell’elenco speciale delle società sottoposte a controllo per l’esercizio in forma professionale dell’attività di rilascio di fideiussioni; e incomprensibile il rilievo attribuito dai giudici del riesame alla presenza, in occasione di alcune operazioni, di L.G..
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, quanto ai vizi della motivazione, quelli così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. Cass S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio), va brevemente rilevato che i giudici territoriali hanno adeguatamente evidenziato il carattere sospetto di alcune operazioni bancarie, tra le quali, ad es., quella relativa al prelievo dell’intera somma trattata per conto della soc. Vegaest, per quanto la Confidi potesse facilmente trattenere per sè soltanto la provvigione dovutale mediante un semplice giroconto.
E hanno altresì evidenziato come sintomatica delle reali intenzioni degli autori del prelievo, la richiesta di conversione della somma in franchi svizzeri, senza mancare di rilevare i significativi interventi sulle operazioni in questione dell’autorità di controllo.
La stessa presenza di L.G. in occasione delle operazioni è stata poi valorizzata dai giudici territoriali, peraltro alla stregua di una notazione del tutto marginale e secondaria, solo in quanto si tratta di un soggetto coinvolto insieme a L.M. in procedimenti penali per reati finanziari, societari e fallimentari.
Piuttosto generiche e implicanti una inammissibile sovrapposizione argomentativa nel merito rispetto alla motivazione dell’ordinanza, sono d’altra parte le deduzioni del ricorrente, tanto più considerando la ristretta prospettiva di indagine connessa alla verifica del fumus commissi delicti, e ai limiti al sindacato di legittimità in subiecta materia imposti dall’art. 325 c.p.p..
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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