Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 21-01-2011, n. 1886 Misure cautelari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Ancona, chiamato a pronunciarsi sull’appello formulato dal p.m. presso la Procura di Camerino avverso la ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Camerino, con cui veniva applicata la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alle persone offese nei confronti di C.D., con ordinanza dell’1/10/2010, ha applicato al prevenuto la misura degli arresti domiciliari.

Il C. è indagato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1, art. 609 ter c.p., u.c. e art. 609 quater c.p., u.c.; art. 56 c.p. e art. 609 quater c.p., u.c. relativamente a quattro episodi criminosi.

Propone ricorso per cassazione la difesa del C., con i seguenti motivi:

– inammissibilità dell’appello per intervenuta rinuncia alla misura richiesta e quindi inosservanza delle norme in tema di inammissibilità e, nella specie, dell’art. 591 c.p.p., lett. a), per mancanza di interesse e/o per rinuncia ex art. 591 c.p.p., lett. c);

– omesso riscontro da parte del giudice dell’appello alla predetta eccezione, ritualmente formulata;

– erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., visto che il decidente ha dimostrato di non avere fatto buon governo del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura restrittiva da applicare al caso concreto, in considerazione dell’età avanzata del C., ottantottenne.

Con motivo aggiunto la difesa del prevenuto eccepisce la erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, e la omessa motivazione in ordine alla possibile concessione della sospensione condizionale della pena in sede di giudizio di merito.

RILEVATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato.

In ordine alla prima censura. secondo la quale il p.m. avrebbe rinunciato ad invocare l’aggravamento della misura restrittiva, poi, di contro, richiesta con l’appello, si osserva che non è ravvisabile, nella specie, alcuna sussistenza del vizio denunciato, rilevato che alla condotta adottata dal predetto p.m. all’esito dell’interrogatorio di garanzia, a cui è stato sottoposto il prevenuto, non può attribuirsi la volontà di non richiedere, successivamente, la modifica, in peius, della misura restrittiva.

Peraltro, il mancato puntuale riscontro da parte del Tribunale alla predetta contestazione è giustificata dalla manifesta infondatezza della stessa, per cui il decidente non era tenuto a replicare miratamene sul punto.

Quanto alle doglianze avanzate con il terzo motivo di ricorso e con la memoria aggiunta, appare sufficiente rilevare che il giudice del merito ha ritenuto, a giusta ragione, non condivisibili le argomentazioni difensive inerenti l’età e lo stato di salute dell’indagato, perchè le emergenze istruttorie confermano che le condizioni in cui il C. versa, non impediscono a costui di avvicinare bambine nei luoghi pubblici del centro e di tentare approcci con le stesse.

Non risulta, peraltro, che il prevenuto abbia necessità di curarsi al di fuori della propria abitazione, ovvero che lo stesso sia in uno stato di assoluta indigenza, condizioni che, comunque, se rappresentate e comprovate, potrebbero condurre al rilascio di specifiche autorizzazioni.

Ad avviso del decidente, di poi, è di tutta evidenza che l’indagato possa commettere fatti di reato analoghi a quelli per cui si procede, fatti per i quali, in maniera indubitabile e, peraltro, incontestata, sono emersi gravi indizi nei suoi confronti: il C. ha agito non perchè nutriva una particolare attenzione nei confronti delle singole minori, indicate in imputazione, ma perchè mosso da un intento criminoso, concretizzatosi in maniera del tutto casuale, nel momento cioè in cui egli aveva incontrato le tre bambine, in tempi diversi, lungo le strade di (OMISSIS).

La circostanza rende evidente che il giudizio circa il pericolo di reiterazione del reato, che non può essere posto in esclusivo riferimento alle sole persone offese, che sono state oggetto delle morbose attenzioni dell’uomo, ma va raffrontato alla possibilità che quest’ultimo possa ribadire la identica illecita condotta nei confronti di altre minori, che potrebbero trovarsi nei luoghi da costui frequentati.

Il giudice, pertanto, ha verificato, in concreto, l’assenza di condizioni favorevoli allo status libertatis, elemento questo che esaurisce qualsiasi prognosi favorevole all’imputato (Cass. 22/4/04, n. 18933).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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