Cassazione Civile II sentenza 9900/09 del 27.04.09 Cartella esattoriale, circolazione stradale, contravvenzioni, notifiche, opposizione, termini (2009-07-02)

FATTO E DIRITTO

C. A. impugna la sentenza n. .. del 2005 del giudice di pace di Roma con la quale veniva respinto il suo ricorso presentato avverso la cartella esattoriale n. .. con la quale la concessionaria …) s.p.a. le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 886,55.

L’odierna ricorrente deduceva, a motivo dell’opposizione, che non vi era stata alcuna notifica del verbale di infrazione al codice della strada posto a fondamento della cartella e, comunque, che doveva ritenersi ormai prescritto il diritto dell’Amministrazione, posto che erano trascorsi oltre cinque anni dal fatto, senza atti interruttivi intermedi.

Il giudice di pace, pur riconoscendo che dalla cartella esattoriale non risultava alcuna notifica del verbale ad essa sotteso, dichiarava inammissibile l’opposizione per essere stata questa proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi della legge 689 del 1981, compensando tra le parti le spese.

La ricorrente articola un unico motivo di ricorso, col quale deduce la tempestività della sua opposizione per essere la cartella esattoriale il primo atto col quale era venuta a conoscenza della violazione contestata con conseguente effetto recuperatorio della tutela e applicabilità del termine di 60 giorni per l’impugnazione. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il giudice di pace, pur dando atto che il titolo posto a base alla cartella era un verbale, opponibile ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, incoerentemente ritiene che l’opposizione alla cartella dovesse essere proposta entro il termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia stata l’emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205 C.d.S.).

Così motivando il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte, che ha più volte avuto occasione di chiarire che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada (Cass. 2007 n. 3547).

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili dell’opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.

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