Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Torre Annunziata assolveva M.T. e R. C. dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ritenendo sussistere gli estremi della qualifica di piccolo imprenditore.
Ricorre per saltum, lamentando violazione di legge, il procuratore della Repubblica, che menziona la pronuncia 8.2.08 delle Sezioni Unite (ric. Niccoli) di questa Corte, secondo cui il giudice penale non può disattendere la sentenza dichiarativa del fallimento, sia quanto allo stato di insolvenza, sia quanto ai presupposti soggettivi necessari per la detta dichiarazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dirimendo un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa del fallimento, tanto in ordine al presupposto oggettivo dello stato d’insolvenza, quanto ai presupposti soggettivi, inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicchè le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007 non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (nella specie il fallimento risulta dichiarato il 27.7.04).
La sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per il giudizio di impugnazione.
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