MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009 Arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo
al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26
marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita’ di
applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per
la pesca, di seguito regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo
Nazionale;
Visto l’art. 3, punto IV dell’accordo multiregionale per
l’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell’ambito del
Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura e le Regioni dell’Obiettivo di
convergenza e dell’Obiettivo non di convergenza, approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre
2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la
gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di
cui all’asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n.
1198/2006;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto
definitivo delle unita’ da pesca autorizzate alla pesca del tonno
rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 296 del 19 dicembre 2008;
Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione
internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT)
durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con
la quale e’ istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile
2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno
rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il
regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n.
1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
Visto l’art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del
FEP per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di
una riduzione sostanziale delle possibilita’ di pesca nel quadro di
un accordo internazionale;
Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno
rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di
adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di
conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e
trasmesso alla Commissione europea;
Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone
l’erogazione di una compensazione economica per la perdita di
reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6
mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l’arresto
definitivo entro il 2009, secondo modalita’ attuative che tengono
conto dell’anno di demolizione e dell’eta’ dell’imbarcazione;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al
Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla
pesca, all’acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima e l’acquacoltura in data 17 luglio 2009;
Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacita’ di pesca

L’arresto definitivo delle unita’ da pesca autorizzate, con
permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il
sistema a circuizione nonche’, per le sole unita’ di lunghezza
superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo’
avvenire conformemente a quanto disposto dall’art. 23 del regolamento
di base.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo e’ destinato ai proprietari di
pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l’attuazione della misura si applicano le norme previste dal
regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni
del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilita’ delle navi

1. L’unita’ da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario,
essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per
effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.

Modalita’ di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo,
redatta in carta semplice, dal proprietario dell’unita’, e’
presentata all’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unita’, entro
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell’Ufficio
marittimo, e’ trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo
raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali –
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, viale
dell’Arte n. 16 – 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via
fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita’ complete del
proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA,
telefono, fax e generalita’ complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o
numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di
iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto
di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice
IBAN;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente
domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle
finalita’ per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l’importo del premio risulti superiore a €
154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta
antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell’art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e’ soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto
ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un
documento di identita’ del/i sottoscrittore/i in corso di validita’.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11618&tmstp=1255247695130

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