Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 262 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la citata dichiarazione in data 14 ottobre 2010 i legali delle parti costituite hanno precisato che,a seguito di un accordo transattivo stipulato in data 4 ottobre 2010,il Direttore Generale della società attualmente appellata con una determinazione in data 12 ottobre 2010 (n.79) ha revocato la precedente determinazione n.25 del 19 marzo 2010 concernente la risoluzione del contratto di cui è causa.

Gli stessi legali hanno poi precisato che,per effetto di tale accordo e di tale provvedimento di revoca, è venuta a cessare la materia del contendere facendosi ciascuna parte carico delle spese di lite sostenute.

Ritenuto,quindi,che in questo caso può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con l’ulteriore pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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