Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 605/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna respingeva la domanda proposta da Ma.Ti. nei confronti della Mescoli Tecnologie Solari s.n.c. di Mescoli Sauro e Gianni, con la quale il Ma., agente senza rappresentanza a tempo determinato per la vendita di prodotti della detta società (caldaie e termocucine), aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del recesso comunicatogli, senza preavviso, con lettera del 24-2-1993 e successiva corrispondenza (per preteso mancato incremento delle vendite, del fatturato e della clientela), con la condanna della società e, per essa dei soci illimitatamente responsabili, al pagamento in suo favore della somma complessiva di L. 600.621.891, oltre rivalutazione e interessi, comprensiva sia del risarcimento del danno per lucro cessante, corrispondente alle provvigioni che avrebbe maturato in esecuzione del contratto anche nel semestre successivo alla naturale scadenza (31-12-1996), sia dell’indennità per lo scioglimento del contratto ex art. 1751 c.c. novellato, sia di quella sostitutiva del preavviso e della indennità suppletiva di clientela.

Il Ma. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma, con l’accoglimento della domanda.

La società e i detti soci si costituivano e resistevano al gravame.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 6-2-2007, in parziale accoglimento dell’appello dichiarava illegittimo il recesso della società e condannava gli appellati in solido a pagare al Ma. la somma complessiva di Euro 129.001,61 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo ed oltre le spese del doppio grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che l’effettivo ampliamento della clientela da parte dell’agente era stato precluso dalla mancata omologazione del prodotto a cura della società, per cui il recesso da parte della stessa risultava pretestuoso.

La Corte di merito accoglieva, quindi, le domande sulla scorta delle risultanze della CTU. Per la cassazione di tale sentenza la Mescoli Ing. Gianni e Sauro s.n.c. (già Mescoli Tecnologie Solari s.n.c. di Mescoli Sauro e Gianni) e M.G. e M.S. nonchè la Mescoli Caldaie s.r.l. (già M.C. s.r.l.), in qualità di cessionaria di azienda, hanno proposto ricorso (quest’ultima ex art. 11 c.p.c., comma 3) con sei motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

Il Ma. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

In ordine logico vanno esaminati in primo luogo il secondo e il terzo motivo riguardanti entrambi la pretesa legittimità della risoluzione anticipata del rapporto per giusta causa.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1742, 1747 e 1751 c.c. e art. 116 c.p.c. nonchè difetto di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l’inadempimento contrattuale in capo all’agente.

In particolare i ricorrenti deducono che era risultato documentalmente dal 1990 un andamento "stagnante" del fatturato con evidente scarsa diligenza dell’agente nella promozione delle vendite e lamentano una insufficiente motivazione sul perchè "la preventiva omologazione delle caldaie sarebbe stata necessaria per l’agente, al fine di promuovere la stipulazione di nuovi contratti e per reperire nuova clientela".

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in sostanza i ricorrenti deducono che, essendo emerso che l’agente non aveva adempiuto all’obbligazione di promuovere affari, incombeva su quest’ultimo la prova che l’inadempimento non sarebbe dipeso da fatto a lui imputabile.

Entrambi i motivi, strettamente connessi, risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato, "nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo" (v. Cass. 12-1-2006 n. 422, e, fra le altre, Cass. 28-3-2000 n. 3738, Cass. 10-10-2005 n. 19678).

Tale principio va parimenti applicato nell’ipotesi di recesso ante tempus dal contratto di agenzia a tempo determinato, che, analogamente con quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato a termine (cfr. Cass. 1-6-2005 n. 11692, Cass. 10-11-2003 n. 16849, Cass. 1-7-2004 n. 12092), deve essere sorretto da una giusta causa.

Peraltro, in generale, non va dimenticato che "in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità" (v. fra le altre Cass. sez. 1^ 20-6-2006 n. 14267). Del resto, come pure è stato precisato, "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Orbene nella fattispecie la Corte territoriale, dopo aver premesso che incombeva sul preponente "provare in giudizio la causa del recesso", ha rilevato che difettava ogni prova al riguardo "se non le giustificazioni addotte a seguito dell’introduzione della lite e, comunque, non idonee a scalfire la circostanza in fatto, assorbente, della limitazione oggettiva nel reperire altra clientela, stante il limite dell’inerzia della società in materia di omologazione, ad onta della evidente esigenza di fornire tale elemento determinante nel l’utilizzo del prodotto".

Sulla base di tali risultanze la Corte di merito ha quindi affermato che neppure sussisteva un inadempimento dell’agente "poichè nella fattispecie il Ma. è stato in grado di eseguire i contratti, ma le limitazioni all’esecuzione del mandato derivanti dalla mancata omologazione del prodotto a cura e spese della società – quindi non dalla sua volontà dipendenti o promananti – ha(nno) solo precluso l’ampliamento della clientela", "che è poi la ragione che la società pone a base del suo recesso".

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure dei ricorrenti (contenute ne secondo e nel terzo motivo).

Con il primo motivo, poi, denunciando violazione degli artt. 1748, 1751 e 2043 c.c. e art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, i ricorrenti in sostanza lamentano che la Corte d’Appello "ha accolto una domanda mai avanzata" dal Ma., "ossia quella di pagamento di provvigioni maturate su affari che il suddetto avrebbe promosso e che sono state calcolate dal CTU sul fatturato prodotto dalla società affittuaria MC srl, dal 1993 all’agosto del 1997".

Al riguardo i ricorrenti deducono che il Ma. aveva formulato la diversa domanda di risarcimento del danno, che sarebbe derivato dalla risoluzione anticipata del contratto di agenzia a termine, quantificato in base alle provvigioni che avrebbe astrattamente percepito, calcolate sul fatturato della società mandante prodotto fino al momento della cessazione naturale del mandato di agenzia. La sentenza impugnata, invece, incorrendo in ultrapetizione e con motivazione insufficiente e contraddittoria, da un lato ha respinto la domanda risarcitoria e dall’altro ha accolto una domanda di pagamento di provvigioni, mai avanzata.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che effettivamente, con il ricorso introduttivo, il Ma., premessa la illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto, aveva chiesto (v. lettera a) pag. 13 del ricorso di primo grado) il risarcimento del danno "pari alle provvigioni ipoteticamente maturate fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza, detratte le spese, calcolate, nelle percentuali previste dal contratto, sul fatturato di M., nella zona contrattualmente riservata", come indicato sulla base di "notizie informali o prospezioni teoriche".

La Corte d’Appello, incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato, ha accolto la (diversa) domanda "volta ad ottenere il pagamento delle provvigioni maturate dal Ma. in ragione del fatturato partitamente analizzato dal consulente", specificando espressamente che "si tratta di somme dovute all’agente, in quanto costituiscono il risultato dell’attività da lui svolta in esecuzione del contratto di agenzia", "quale compendio degli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997".

Tale statuizione, così chiaramente formulata, del resto, non potrebbe in alcun modo essere interpretata come accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal Ma., tanto più che la Corte di merito, nel contempo, comunque contraddittoriamente, ha anche affermato che "non va accolta, invece, la domanda del Ma. di risarcimento del danno, affatto provato lo stesso, ma meramente enunciato".

In tal senso va quindi accolto il primo motivo.

Con il quarto motivo, poi, i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 1751 c.c. e vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in sostanza lamentano: "a) che non è stata considerata l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1751 c.c., comma 5 sollevata in entrambi i gradi del giudizio; b) che è stato erroneamente riconosciuto all’agente il diritto al pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c. in totale assenza di allegazione e di prova dei requisiti richiesti; c) che è stato riconosciuto all’agente il diritto al pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c. cumulativamente all’indennità suppletiva di clientela di cui agli AEC".

Sub a) osserva il Collegio che, a parte la considerazione riguardante la lettera del legale del Ma. del 4-6-1993 richiamata da quest’ultimo nel controricorso, evidente è il vizio di omessa motivazione sull’eccezione di decadenza avanzata dagli odierni ricorrenti con la memoria di costituzione di primo grado e ribadita in grado di appello, in merito alla quale la sentenza impugnata, accogliendo semplicemente la relativa domanda, non ha speso alcuna parola.

Altrettanto evidente, sub b), è la omessa motivazione in ordine alla sussistenza nella fattispecie dei requisiti richiesti dall’art. 1751 c.c., avendo la Corte territoriale al riguardo soltanto affermato apoditticamente che "l’indennità dovuta" ;’è commisurata alla media dell’ultimo quinquennio di attività prestata", laddove andava, invece, verificato in concreto se ricorressero le condizioni di legge.

In tali sensi accolte, pertanto, le censure sub a) e b), risulta, poi, assorbita la censura sub c), comunque subordinata all’esito del necessario riesame riguardante la spettanza stessa della indennità de qua.

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 1750 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in sostanza deducono che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 1750 c.c., in quanto si è trattato di "due distinti e diversi contratti di agenzia a tempo determinato" e "mai è stato dedotta e provata la presunta simulazione dei due contratti a termine".

Il motivo è fondato e va accolto.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato, "in tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorchè, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti senza soluzione di continuità, più contratti a termine" (v. Cass. 20-10-2005 n. 20265, cfr. Cass. 4-2-1987 n. 1083).

Con il sesto motivo, infine, denunciando violazione degli artt. 414, 416 e 437 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano in sostanza che erroneamente e senza motivazione la Corte di merito ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata dal Ma. con la memoria del 30- 12-2002, in quanto tardiva e non autorizzata.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di autosufficienza.

I ricorrenti non specificano, infatti, quali fossero i documenti tardivamente allegati e tantomeno indicano il contenuto degli stessi, necessario ai fini della verifica della decisività dei medesimi.

Così accolti, pertanto, il primo, il quarto e il quinto motivo, e respinti il secondo, il terzo e il sesto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze che provvedere attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo, respinge il secondo, il terzo e il sesto, cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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