Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3594 Lavoro subordinato; Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5.5.2004 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da M.E., volta ad ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e lo Studio Associato Legale Tributario nel periodo dal 10.4.1995 al 11.6.1999, nel quale aveva svolto attività di consulenza fiscale e revisione contabile presso lo stesso Studio. Con la stessa sentenza, il Tribunale ha accolto anche la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 11.6.1999 e la domanda subordinata di applicazione del regime di tutela obbligatoria al licenziamento in questione.

Avverso detta sentenza ha proposto appello lo Studio Associato Legale Tributario, deducendo l’errata qualificazione del rapporto.

La M. ha proposto a sua volta appello incidentale chiedendo l’applicazione del regime di tutela reale di cui la L. n. 300 del 1970, art. 18.

Con sentenza del 26.1.2007 la Corte d’Appello di Roma ha integralmente riformato la sentenza di primo grado ed ha respinto l’originaria domanda ritenendo che non fosse stato provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.E., affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso lo Studio Associato Legale Tributario.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nell’applicazione degli elementi sintomatici della subordinazione, così come elaborati ed affermati dalla giurisprudenza, alle prestazioni a contenuto professionale. Ciò sull’assunto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente svalutato la rilevanza dei cd. elementi sintomatici (assenza di autonoma organizzazione del prestatore, assenza di rischio economico, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, osservanza di un orario di lavoro) proprio in un caso in cui, data la natura intellettuale della prestazione, detti elementi assumevano rilievo addirittura decisivo.

2.- Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta omessa motivazione circa punto decisivo della controversia consistente nell’applicazione alla fattispecie della tutela reale o della tutela obbligatoria.

3.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr. ex plurimis, Cass. 2728/2010, Cass. 23455/2009, Cass. 9256/2009, Cass. 14664/2001). E’ stato altresì precisato che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicchè assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all’esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare; altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante (Cass. 5534/2003, Cass. 4889/2002). Con riferimento alla qualificazione delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, questa Corte ha poi precisato che, ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata del rapporto elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli nell’adempimento della stessa, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (così Cass. 9894/2005, che ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto, avendo accertato la mancanza di controlli puntuali e concreti da parte del responsabile del lavoro sull’operato del professionista).

4.- Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur partendo da una premessa generale circa la rilevanza degli elementi cd. sussidiari (osservanza di un orario di lavoro, localizzazione della prestazione lavorativa, periodicità del compenso) che, come osservato dalla ricorrente, non appare interamente condivisibile, si è tuttavia attenuta, in concreto, ai principi sopra indicati, ritenendo che, nella fattispecie in esame, non si fosse in presenza di un potere del datore di lavoro di improntare "in termini vincolanti e continuativi" le modalità della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di una organizzazione del lavoro finalizzata al mero coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, ed osservando che "ciascun professionista operava nell’ambito di un team, composto da neolaureati, commercialisti ed eventualmente avvocati … L’incarico quindi veniva svolto in completa autonomia ed in assenza di indicazioni e direttive nonchè controlli se non per il risultato della prestazione … mancando qualsiasi prova del fatto che la dott.ssa M. dovesse attenersi ad indicazioni circa i criteri (sia pure di massima) per l’elaborazione della consulenza;

parimenti è indimostrato che vi fosse una verifica, durante espletamento dell’incarico, sulle modalità dell’espletamento medesimo". La Corte d’Appello ha, quindi, accertato che l’organizzazione della prestazione non eccedeva le esigenze di coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio e che i controlli – esercitati "sui tempi" dell’incarico e sul risultato conclusivo dell’attività svolta dal collaboratore – non riguardavano le modalità di espletamento dell’incarico e non si traducevano, dunque, in una espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione, proprio del datore di lavoro.

5.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la ricorrente non ha riportato in ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali e dei documenti dai quali dovrebbero trarsi elementi favorevoli alla tesi della subordinazione, eventualmente ignorati o male interpretati dal giudice d’appello (e indicati solo genericamente in alcuni punti del ricorso), sicchè le censure espresse nel primo motivo rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dai giudici d’appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

6.- Il secondo motivo è infondato in quanto, avendo escluso la sussistenza dell’elemento della subordinazione, la Corte d’appello ha giustamente ritenuto assorbita ogni altra questione concernente l’applicabilità o meno della cd. tutela reale.

7.- Il ricorso va dunque respinto, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

8.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dal difforme esito dei giudizi di merito, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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