AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 233 del 7-10-2009

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e gli eventi correlati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 475/09/CONS).

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – supplemento ordinario n.
150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – supplemento
ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante
«Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1°
febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148
del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia
di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le
attivita’ demandate all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina
della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il
titolo II «Approvazione delle linee guida»;
Considerato che in base all’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la
conformita’ delle linee guida predisposte dall’organizzatore della
competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte
dell’intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del
decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle
stesse;
Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2009, prot. n. 56004, con
la quale la Legadue di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida,
approvate dall’assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in
conformita’ a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9;
Vista la nota in data 22 luglio 2009, prot. n. 59099, con la quale
la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorita’ ha
comunicato alla Legadue l’avvio dell’istruttoria per l’approvazione
delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di
pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati;
Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell’Autorita’
in data 24 luglio 2009 della comunicazione relativa all’avvio del
procedimento istruttorio, non e’ pervenuto alcun contributo da parte
di operatori della comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
Rilevato che nel corso del procedimento con nota del 22 luglio
2009, prot. n. 59314, e’ stato richiesto alla Legadue di integrare le
linee guida nella parte relativa ai criteri per l’ammissibilita’
delle offerte e di specificare le modalita’ di commercializzazione
per la piattaforma radiofonica;
Vista la versione definitiva delle linee guida per la
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle
competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di
Legadue e agli eventi correlati, pervenuta il 6 agosto 2009, prot. n.
64986, che recepisce i rilievi avanzati con la predetta nota;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione
definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni
finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo n. 9/2008, di cui l’organizzatore della
competizione dovra’ tener conto nella pubblicizzazione del testo
definitivo delle linee guida e nell’organizzazione delle procedure
competitive:
a) al fine di aderire al dettato dell’art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la piu’
ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori
della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo
posseduto;
b) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere
rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle
condizioni di assoluta equita’, trasparenza e non discriminazione tra
i partecipanti, con particolare riferimento alla fase della
trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori
della comunicazione;
c) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e
al piu’ generale principio di tutela della competitivita’ delle
procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione
alla previsione di cui all’art. 11, comma 3, del decreto quanto al
regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando
che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere
esito negativo, anche la singola societa’ sportiva avra’ diritto di
commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla
propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e
in concorrenza non esclusiva con la Legadue, salvo che, ad esito di
apposita decisione assunta da tutte le societa’ sportive della stessa
Lega all’unanimita’, non siano deliberate la predisposizione di nuove
linee guida per ulteriori procedure competitive per la
commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di
approvazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la
distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma
satellitare ai sensi dell’art. 13 del decreto;
Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e
multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

1. L’Autorita’ approva, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle
condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la
commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito
specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Legadue di
Pallacanestro in data 22 luglio 2009 e integrata in data 6 agosto
2009, prot. n. 64986, e riportate all’allegato A della presente
delibera.
La presente delibera completa di allegato A e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale e sul sito web dell’Autorita’.
Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
Calabro’

I commissari relatori
Lauria – Magri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-08&task=dettaglio&numgu=234&redaz=09A11713&tmstp=1255247695131

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