Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 3586 Concordato preventivo; Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p. 1.- Con la sentenza impugnata (del 6.4.2009) la Corte di appello di Roma ha revocato la dichiarazione di fallimento della s.r.l.

International Leisure Group pronunciata dal Tribunale di Roma (con sentenza depositata il 31.7.2008) contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo presentata dalla società dichiarata fallita.

Dopo avere confutato l’opinione accolta dal primo giudice, secondo la quale con il D.Lgs. n. 169 del 2007 sarebbe stato sostituito ad un controllo formale una valutazione di merito della veridicità dei fatti e sulla fattibilità del piano, ha osservato la Corte territoriale che al tribunale, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, compete esclusivamente di controllare se siano corretti e veritieri i dati di fatto posti a base della relazione e se, sulla base di tali dati, con una motivazione non illogica, nè incongrua venga certificata la fattibilità del piano.

Il tribunale si era discostato da tale principio e aveva erroneamente ritenuto non analitica e motivata la relazione del professionista quanto alle verifiche svolte in relazione alla veridicità dei dati aziendali e all’indicazione delle verifiche eseguite e ai contenuti formali e sostanziali delle scritture. Per contro, al tribunale era preclusa ogni censura di merito in ordine alle verifiche eseguite dal professionista per pervenire all’attestazione di veridicità.

Infine, il Tribunale aveva erroneamente eseguito una valutazione del merito della proposta, censurando la stima dei crediti, la non adeguata giustificazione imprenditoriale dei proposti contratti di affitto di rami di azienda e la realizzabilità del conferimento di beni a costituenda società estera con attribuzione di quote ai creditori chirografari, operazione ritenuta ottimistica.

Contro la sentenza di appello il fallimento della s.r.l.

International Leisure Group ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi, illustrati con memoria – notificato alla s.r.l. International Leisure Group e ai creditori s.p.a. Trotta Bus Service, Z.G., s.p.a. Terzo Millenium Travel, Consorzio Terenzio, s.r.l. Laurius, s.r.l. Lunetta Immobiliare, s.n.c. Primula di Virgili Viviano & C, Z.L., C.A., A.S. e s.n.c. Hotel Rododendro.

Resiste con controricorso la s.r.l. International Leisure Group mentre non hanno svolto difese gli altri intimati. p. 2.1- Con il primo motivo di ricorso la curatela fallimentare ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 162 L. Fall., art. 2909 cod. civ., artt. 100, 324 e 329 cod. proc. Civ." e formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "dica la Suprema Corte di cassazione se sussista l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., in capo al debitore dichiarato fallito il quale impugni, con il reclamo in opposizione a dichiarazione di fallimento, esclusivamente la statuizione della sentenza relativa alla pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza svolgere alcuna censura relativamente alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, in mancanza di tali censure, sulla dichiarazione si formerebbe il giudicato". p. 2.1.1- Il motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 9743/2008) il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura di concordato preventivo richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell’art. 162 Legge Fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento. Per contro è inammissibile il suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza. Principio di recente ribadito anche alla luce della riforma e dell’esclusione della possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento (Sez. 1^, n. 8186/2010).

Nella concreta fattispecie è evidente che, se fossero state ritenute sussistenti le condizioni per l’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo, ciò avrebbe precluso la possibilità di dichiarare il fallimento.

Da ciò discende che i vizi del provvedimento che ha ritenuto inammissibile il concordato preventivo si traducono in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento.

Pertanto la società resistente ha impugnato – correttamente con il reclamo ex art. 18 L. Fall. la sentenza dichiarativa di fallimento formulando censure nei riguardi della mancata ammissione alla procedura di concordato, pur senza contestare i presupposti soggettivo e oggettivo di fallibilità, perchè l’ammissione alla procedura avrebbe automaticamente escluso la possibilità di dichiarare il fallimento. Sì che appare ininfluente la giurisprudenza richiamata dal fallimento ricorrente in merito all’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di inammissibilità della proposta concordataria. p. 2.2- Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 e 163 L. Fall." e formula il seguente quesito: "dica la Suprema Corte di cassazione se, in sede di valutazione sull’ammissibilità della procedura di concordato preventivo, il giudizio del Tribunale debba essere espresso all’esito di un controllo di legittimità sostanziale su proposta, relazione del professionista ex art. 161 L. Fall. e documentazione allegata, nel senso del potere-dovere del Tribunale di accertare che la proposta e la detta relazione del professionista siano chiare e comprensibili, coerenti e credibili, logiche e sufficientemente informative per i creditori chiamati a votare la proposta". p. 2.2.1.- Le questioni poste con il secondo motivo sono state già affrontate e risolte da questa Corte (sez. 1^, 25 ottobre 2010 n. 21860) nel senso che:

"La disciplina del concordato preventivo … appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà.

Se la veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, come si ricava dalle disposizioni che lo riguardano, l’assolvimento del suo compito richiede – com’anche la necessità che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie – che la documentazione, prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore.

Tale fondamentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione dello situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell’impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, nonchè la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale può essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare.

In sintesi quanto suddetto sostanzia il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata, senza che possa sovrapporsi, nell’effettuare il controllo dei presupposti di ammissibilità, alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denunzia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato".

A tali principi – condivisi dal Collegio si è correttamente attenuta la Corte di appello.

Va solo aggiunto che la migliore dottrina ha evidenziato che la possibilità offerta al Tribunale dall’art. 162 L. Fall., (come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007) di concedere al debitore un termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti va intesa nel senso che essa è diretta a soddisfare maggiormente la completezza informativa del piano e non nel senso di riconoscere al giudice il potere di formulare un giudizio di merito sulla fattibilità del piano stesso.

Talchè la censura è infondata. p. 2.3- Con il terzo motivo la curatela ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione operata dal tribunale in ordine all’ammissibilità della proposta di concordato, quale fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5".

Manca la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..

Talchè è fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla società resistente. p. 3.- Il ricorso, per quanto innanzi esposto, deve essere rigettato.

Nondimeno, la novità delle questioni da esso implicate impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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