T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, ha disposto la nomina del commissario ad acta per il recupero di euro 2.782.766,85 che assume dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti relativo all’anno 2008.

Avverso siffatta determinazione, insorge il Comune, deducendo:

1) Eccesso di potere per erronea individuazione del soggetto eventualmente destinatario dei provvedimenti de qua.

Il Comune di Cosenza, aderisce al Consorzio V.C. s.p.a., (tanto in virtù di precedenti disposizioni dello stesso Organo straordinario oggi intimato, nonché della conseguente convenzione stipulata in data 15.11.2001).

Il provvedimento de qua andava pertanto indirizzato, a suo dire, al predetto in quanto soggetto autonomo e distinto rispetto ai consorziati.

Evidenza che l’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3512 del 6.4.2006 annovera infatti tra i soggetti debitori, accanto ai Comuni, anche i loro Consorzi. Nel caso di specie, il Consorzio V.C. è l’unico vero soggetto legittimato e obbligato.

2) Eccesso di potere – travisamento dei fatti – inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento.

Dal 1° novembre 2007 al 17 dicembre 2008, sono venute meno le condizioni richieste dalla l. n. 225 del 1992, per la concessione di una ulteriore proroga dello stato di emergenza. Infatti, solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 2008, è stato nuovamente dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria sino al 31.12.2009.

In ragione di tanto, il Comune di Cosenza reputa che il Commissario delegato non potesse avvalersi dei suoi poteri relativamente ad una pretesa creditoria maturata in relazione ad una annualità non coperta dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre, ai sensi di quanto dispone l’art. 5, comma 4, dell’O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696 il Commissario Delegato non è obbligato ad adottare un atto di fissazione della tariffa in questione.

Il Commissario non avrebbe inoltre motivato in ordine alla necessità di derogare, in concreto, alla normativa tributaria.

Ad ogni buon conto, tale potere avrebbe potuto esercitare solo in relazione ad impianti pubblici e non già in relazione ad una discarica privata (come è quella in cui sversa il Consorzio V.C.).

Il Comune non ha, inoltre, provveduto a certificare la propria situazione debitoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, O.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512.

3) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti. Perplessità.

Non è chiaro, inoltre, perché il Commissario Delegato abbia deciso di avvalersi di un apposito commissario ad acta e non già (come pure poteva stante il tenore dell’ordinanza dichiarativa dell’emergenza), delle procedure di riscossione coattiva ex d.lgs. n. 46/99, utilizzate invece per l’annualità 2007 (comunque oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria provinciale).

4) Eccesso di potere. Mancato avvio del procedimento. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità avverso la quale proporre il ricorso. Violazione degli artt. 3, commi 4 e 7, della l. n. 241/90 e ss.mm..

Il Comune lamenta il fatto di non essere stato avvisato dell’avvio del proceidmento. L’ordinanza, inoltre, non contiene l’indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere.

5) Violazione dell’art. 6 dell’O.P.C.M. 21.10.1997, n. 2696.

Ribadisce che il Consorzio Vallecrati sversa in un impianto privato, in relazione al quale il Commissario delegato non avrebbe il potere di determinare la tariffa secondo i criteri previsti dall’O.P.C.M. 21.10.1997, n. 2696.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 4976/2009, del 28.10.2009, veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Con O.P.C.M. 16.1.2009 n. 3731, è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008.

Il Commissario provvede, tra l’altro, "previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani" al tempestivo "recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all’uopo nominati" (art. 1, comma 4, ord. ult. cit.).

3. Ciò posto, deve in primo luogo recisamente negarsi che il Commissario Delegato abbia erroneamente individuato il soggetto debitore.

Rileva infatti il Collegio che il Consorzio Vallecrati (obbligatoriamente istituito in esecuzione di precedenti disposizioni del Commissario Delegato dell’epoca), pur costituendo un centro di responsabilità autonomo e distinto rispetto ai Comuni consorziati, non ha, viceversa, compiuta autonomia patrimoniale.

Come noto, con l’entrata in vigore della l. n. 142 del 1990, successivamente modificata e trasfusa nel d.lgs. n. 267/2000, tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici locali, figurano anche i Consorzi di Comuni. Ai sensi dell’art. 31 del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000) "Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti"(comma 1).

Dispone in particolare, il comma 4, che "Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".

Tale previsione spiega, dunque, nel caso in esame, anche la formulazione dell’ordinanza n. 3731 del 16.1.2009, che ha attribuito al Commissario delegato un potere sostitutivo nei confronti dei "soggetti debitori" senza operare alcuna distinzione tra i Comuni e i loro Consorzi.

3.1. Neppure convince il motivo secondo cui, essendosi verificata una crasi nella catena di dichiarazioni dello stato di emergenza succedutesi nel tempo, il Commissario Delegato non avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo in relazione ad un debito maturato dal Comune in un periodo non "coperto" dalla dichiarazione di emergenza di cui al d.P.C.M. 11.12.2007.

E’ agevole rilevare, infatti, che l’ordinanza n. 3731/2009, cit., nel delineare i poteri del Commissario delegato, li ha estesi a tutte le situazione debitorie (del Comune, o dei loro Consorzi) senza distinzione alcuna.

Per quanto occorrer possa, si osserva che anche un debito maturato in un periodo non emergenziale, assume, invece, siffatto connotazione se, come nel caso di specie, contribuisca ad alterare, in quanto non onorato, il sistema di provvista della gestione del ciclo dei rifiuti.

3.2. Con successiva (non eccessivamente perspicua) argomentazione, si contesta il potere attribuito al Commissario Delegato dall’art. 6, comma 4, O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696 ("Per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, in corso di concessione, di esecuzione e gestione, nonché la giusta remunerazione del capitale investito; conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai subcommissari, con l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l’esercizio degli stessi impianti").

Il Collegio osserva, in primo luogo, che non risultano impugnati i provvedimenti con i quali il Commissario Delegato ha, in concreto, determinato la tariffa applicata nella fattispecie.

Sotto altro profilo, alcuna critica viene mossa alle modalità di determinazione della tariffa stessa.

La censura, così come formulata, si rivela pertanto inammissibile.

Per quanto occorrer possa il Collegio fa tuttavia rilevare che l’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti viene in genere svolta proprio attraverso impianti privati, soggetti però ad apposita autorizzazione ai fini della loro realizzazione ed esercizio (in passato, ex artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 ed oggi, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di autorizzazione integrata ambientale).

Ove, poi, come nel caso di specie, l’attività stessa sia addirittura funzionale, al superamento di uno stato di emergenza, alcuna reale distinzione può essere operata tra impianti pubblici ovvero privati, salvo che, in concreto, nella determinazione dei costi che la tariffa è destinata a coprire.

Come si è già detto, però, la censura è rimasta, al riguardo, del tutto generica.

Si osserva, infine, che l’O.P.C.M. n. 3731/2009 non contiene alcuna previsione atta ad operare particolari distinzioni, ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento, tra i soggetti gestori degli impianti di smaltimento. E’ evidente, infatti, che lo strumento sostitutivo rappresenta la chiave di volta per il coordinamento delle iniziative dei vari livelli istituzionali e/o imprenditoriali, coinvolti dalla situazione di emergenza, nonché al fine di assicurare l’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti, indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto che in tale ciclo intervenga.

In tal senso rileva anche l’ordinanza n. 3455/2005, prodotta dall’amministrazione, che ha previsto il versamento diretto della tariffa all’Ufficio del Commissario, senza alcuna deroga, su tutto il territorio della Regione Calabria.

3.3. L’affermazione secondo cui il Comune non avrebbe provveduto a certificare la propria situazione debitoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512, non tiene conto del fatto che detta disposizione prevede contestualmente, che la situazione debitoria possa comunque essere attestata dal Commissario delegato stesso "anche avvalendosi di appositi Commissari ad acta".

La successiva ordinanza n. 3731/2009, applicabile nella fattispecie, si limita a fare riferimento ad una "verifica" delle situazioni debitorie da parte del Commissario.

In concreto è avvenuto che, con lettera del 24.6.2009, il Commissario Delegato abbia inviato al Comune di Cosenza un analitico prospetto della situazione contabile, avvertendolo esplicitamente che, in mancanza del pagamento, avrebbe attivato la procedura di recupero di cui all’art. 1, comma 4, della più volte citata O.P.C.M. n. 3731/2009.

Tale conteggio non risulta contestato né nella presente sede giurisdizionale amministrativa, né innanzi ad altro Giudice.

3.4. Non occorre spendere molte parole, inoltre, per comprendere il motivo che ha indotto il Commissario Delegato ad adottare misure di diretta "sostituzione" degli organi del Comune, in luogo della procedura di riscossione coattiva di cui al d.lgs. n. 46/99, seguita per l’annualità precedente. E’ il Comune stesso, infatti, ad affermare di non avere alcuna intenzione di pagare detta annualità e di avere impugnato la relativa cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

3.5. Relativamente, infine, alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, si è già evidenziato come il provvedimento impugnato non sorga "ex abrupto" bensì scaturisca da una precedente diffida con la quale il Commissario aveva chiaramente rappresentato la possibilità che, in mancanza del pagamento del debito evidenziato, avrebbe proceduto ad adottare le misure sostitutive di cui alla normativa emergenziale.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il Comune di Cosenza alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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