Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre del 2009,confermava quella resa dal tribunale di Frosinone il 19 gennaio del 2006, con cui S.A. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 7 e art. 4, n. 8 per avere, in concorso con A.G., giudicato separatamente, quale gestore del locale "(OMISSIS)" favorito e sfruttato la prostituzione di ragazze straniere ospitandole nel loro locale e percependo dai clienti corrispettivi d’importo variabile e comunque mai inferiore a lire sessantamila.

Fatto commesso in (OMISSIS).

Ricorre per Cassazione lo S. per mezzo del proprio difensore deducendo mancanza,illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua individuazione quale corresponsabile del circolo dove si svolgeva il meretricio.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio di legittimità in realtà si censura in fatto la sentenza impugnata la cui motivazione non presenta profili di manifesta incongruenza.

Il prevenuto,come rilevato dai giudici del merito, è stato individuato al di là di ogni ragionevole dubbio. In proposito i giudici del merito hanno accertato e sottolineato: a) che il ricorrente gestiva il locale insieme con l’ A. e proprio lui aveva consegnato al tenente Co. il verbale dell’assemblea da cui emergeva la sua nomina a presidente del circolo;

b) che il teste D.G. aveva riferito che nel circolo, si era recato su invito dell’ A., il quale nel locale gli aveva presentato lo S.;

c) che il teste P. aveva precisato di avere versato il corrispettivo della prestazione sessuale sia all’ A. che allo S.;

d) che il teste D.P. aveva aggiunto di avere consegnato la somma di L. 200.000, quale corrispettivo della prestazione sessuale direttamente allo S.. Sulla base di tali elementi evidenziati nella sentenza di primo grado e richiamati in quella d’appello,appare evidente l’individuazione dello Spinelli quale corresponsabile del reato ascrittogli.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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