Parere legale motivato di diritto civile. Diniego di autorizzazione ad affissione pubblicitaria, improponibilità di richiesta di risarcimento danni.

a cura del dott. DOMENICO CIRASOLE

La questione giuridica in esame vede interessata la società QUERCIA S.R.L., ed il comune di GIOVE.
La società QUERCIA S.R.L. aveva chiesto autorizzazione di affissione pubblicitaria, consistente in un cartellone pubblicitario su di un palazzo sito sul lato prospiciente la Piazza del comune di GIOVE.

La società QUERCIA S.R.L. presenta regolare domanda al comune, e riceve il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Ciò nonostante conclude il contratto con la società MARE S.P.A..

Tale ultimo contratto fu stipulato pur desumendo, che "il rifiuto del nulla osta da parte della Soprintendenza avrebbe, portato ad un rifiuto del comune, ed avrebbe dovuto tuttavia sconsigliare la società QUERCIA S.R.L. dal procedere alla conclusione di un contratto così impegnativo con la società MARE S.P.A..

In detto contratto, cautamente la società QUERCIA S.R.L., inserisce clausola, riguardante la sua risoluzione ipso iure nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di fatto e di diritto, di diniego o di revoca delle autorizzazioni…. che rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione o la permanenza dell’impianto pubblicitario".

In altre parole la società QUERCIA S.R.L., con tale clausola, attua un condotta non incauta, ed ha adeguatamente valutato la situazione intervenuta successivamente alla sua istanza al comune, cioè il rifiuto del nulla osta da parte della Soprintendenza, ed ha dì conseguenza agito con la dovuta prudenza.

La società QUERCIA S.R.L., aveva chiesto autorizzazione di affissione pubblicitaria valutando le installazione autorizzate concesse in precedenza, che attenevano alla installazione di nuove insegne, su di uno stabile adiacente in cattivo stato di manutenzione, rilasciate temporaneamente, fino alla sistemazione definitiva della piazza, allineate alle altre già esistenti.

Analizzati tutti questi elementi, facilmente si comprende uno scarso, oggettivo, affidamento alla concessione del provvedimento autorizzativo da parte del comune.

Cioè la società QUERCIA S.R.L., non può lamentare danni conseguenti al provvedimento di diniego da parte della Pubblica Amministrazione, non essendo più prospettabile una situazione caratterizzata dalla aspettativa qualificata, cioè tale da determinare un oggettivo affidamento alla concessione del provvedimento".

Ciò per l’appunto analizzando gli elementi di fatto presi in considerazione in precedenza, che sono, quindi i seguenti: a) l’obiettiva diversità dei due stabili ( l’uno, sebbene non vincolato, totalmente ristrutturato, l’altro in cattivo stato di manutenzione); b) i tempi di proposizione della domanda di autorizzazione ed il successivo iter procedimentale; c) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, d) la data di conclusione del contratto fra la società QUERCIA S.R.L., e la societa MARE S.P.A. e le pattuizioni (clausole) contenute.

Quindi nessun danno, ne è derivato dal diniego del comune, ne danni emergenti per le spese sostenute in conseguenza della conclusione di un contratto, poi risolto, ne nel lucro cessante derivatole dal mancato guadagno.

E’ dunque da escludersi un comportamento colposo o doloso del Comune per disparità di trattamento, ed un oggettivo affidamento, al fine di ottenere l’autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario. (Corte Cassazione, Sezione Civile, Sent. del 23 febbraio 2010, n. 04326/2010)
Risarcimento dei danni subiti a seguito del diniego di autorizzazione ad affissione pubblicitaria

La questione giuridica in esame vede interessatal la società QUERCIA S.R.L., ed il comune di GIOVE.
La società QUERCIA S.R.L. aveva chiesto autorizzazione di affissione pubblicitaria, consistente in un cartellone pubblicitario su di un palazzo sito sul lato prospiciente la Piazza del comune di GIOVE.

La società QUERCIA S.R.L. presentata regolare domanda al comune, e riceve il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Ciò nonostante conclude il contratto con la societa MARE S.P.A..

Tale ultimo contratto fu stipulato pur desumendo, che "il rifiuto del nulla osta da parte della Soprintendenza avrebbe, portato ad un rifiuto del comune, ed avrebbe dovuto tuttavia sconsigliare la società QUERCIA S.R.L. dal procedere alla conclusione di un contratto così impegnativo con la societa MARE S.P.A..

In detto contratto, cautamente la società QUERCIA S.R.L., inserisce clausola, riguardante la sua risoluzione ipso iure nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di fatto e di diritto, di diniego o di revoca delle autorizzazioni…. che rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione o la permanenza dell’impianto pubblicitario".

In altre parole la società QUERCIA S.R.L., con tale clausola, attua un condotta non incauta, ed ha adeguatamente valutato la situazione intervenuta successivamente alla sua istanza al comune, cioè il rifiuto del nulla osta da parte della Soprintendenza, ed ha dì conseguenza agito con la dovuta prudenza.

La società QUERCIA S.R.L., aveva chiesto autorizzazione di affissione pubblicitaria valutando le installazione autorizzate concesse in precedenza, che attenevano alla installazione di nuove insegne, su di uno stabile adiacente in cattivo stato di manutenzione, rilasciate temporaneamente, fino alla sistemazione definitiva della piazza, allineate alle altre già esistenti.

Analizzati tutti questi elementi facilmente si comprende uno scarso, oggettivo, affidamento alla concessione del provvedimento autorizzativo da parte del comune.

Cioè la società QUERCIA S.R.L., non può lamentare
danni conseguenti al provvedimento di diniego da parte della Pubblica Amministrazione, non essendo più prospettabile una situazione caratterizzata dalla aspettativa qualificata, cioè tale da determinare un oggettivo affidamento alla concessione del provvedimento".

Ciò per l’appunto analizzando gli elementi di fatto presi in considerazione in precedenza, che sono, quindi i seguenti: a) l’obiettiva diversità dei due stabili ( l’uno, sebbene non vincolato, totalmente ristrutturato, l’altro in cattivo stato di manutenzione); b) i tempi di proposizione della domanda di autorizzazione ed il successivo iter procedimentale; c) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, d) la data di conclusione del contratto fra la società QUERCIA S.R.L., e la societa MARE S.P.A. e le pattuizioni (clausole) contenute.

Quindi nessun danno, ne è derivato dal diniego del comune, ne danni emergenti per le spese sostenute in conseguenza della conclusione di un contratto, poi risolto, ne nel lucro cessante derivatole dal mancato guadagno.

E’ dunque da escludersi un comportamento colposo o doloso del Comune per disparità di trattamento, ed un oggettivo affidamento, al fine di ottenere l’autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario.

E’ logico che una volta intervenuto il parere negativo della sopraintendenza, questo avrebbe dovuto sconsigliare la successiva conclusione del contratto, non sussistendo più, a quel momento, una situazione caratterizzata dalla aspettativa qualificata, tale da comportare un oggettivo affidamento nel conseguimento del risultato richiesto.

Il diniego, poi, opposto dal Comune non può quindi configurare alcuna ipotesi di colpa grave.

Il Comune, infatti, si è limitato, nell’ambito del suo potere discrezionale, ed in aderenza al parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ad adottare un provvedimento negativo sulla richiesta inoltrata.

Inoltre non vi è nessuna supposta disparità di trattamento della due situazioni soggettive in esame – quella oggetto del presente esame e quella relativa all’altro immobile situato nella stessa piazza, sul quale erano posizionate insegne pubblicitarie, in quanto le pregresse autorizzazioni furono concesse "fino alla sistemazione definitiva della piazza", su parere espresso anche dalla Soprintendenza.
Diversamente nella specie, in cui la richiesta non era temporanea, e vi era il dissenso della Soprintendenza.
Anche sotto questo aspetto, pertanto, si trattava di situazioni non omogenee, e come tali non comparabili.
Per questi motivi nessun danno da ritardo è ipotizzabile.

Quanto alla comparazione degli interessi in gioco sotto il profilo di un loro equilibrio costituzionale – deve evidenziarsi che se alla società QUERCIA S.R.L., deve riconoscersi il diritto al libero esercizio dell’attività economica, a fronte di questo sta un ulteriore diritto, anch’esso costituzionalmente garantito, quello relativo alla tutela ambientale e paesaggistica ed alla tutela e rispetto del patrimonio architettonico, artistico e storico (v. anche Cass. 19.7.2002 n. 10542; cass. 26.11.2004 n. 22339).

Pertanto, è con riferimento a tali interessi che deve essere misurato l’esercizio della iniziativa economica spettante ai privati e, nell’eventualità di un loro conflitto, essere valutata la preminenza di quello pubblico rispetto al privato, con il sacrificio di quest’ultimo, purché, però, l’azione amministrativa sia conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione. Principi che, nel caso in esame, per le ragioni evidenziate, sono stati rispettati(Corte Cassazione, Sezione Civile, Sent. del 23 febbraio 2010, n. 04326/2010).

E’ logico che una volta intervenuto il parere negativo della soprintendenza, questo avrebbe dovuto sconsigliare la successiva conclusione del contratto, non sussistendo più, a quel momento, una situazione caratterizzata dalla aspettativa qualificata, tale da comportare un oggettivo affidamento nel conseguimento del risultato richiesto.

Il diniego, poi, opposto dal Comune non può quindi configurare alcuna ipotesi di colpa grave.

Il Comune, infatti, si è limitato, nell’ambito del suo potere discrezionale, ed in aderenza al parere negativo espresso dalla Soprintendenza, ad adottare un provvedimento negativo sulla richiesta inoltrata.

Inoltre non vi è nessuna supposta disparità di trattamento della due situazioni soggettive in esame – quella oggetto del presente esame e quella relativa all’altro immobile situato nella stessa piazza, sul quale erano posizionate insegne pubblicitarie, in quanto le pregresse autorizzazioni furono concesse "fino alla sistemazione definitiva della piazza", su parere espresso anche dalla Soprintendenza.
Diversamente nella specie, in cui la richiesta non era temporanea, e vi era il dissenso della Soprintendenza.
Anche sotto questo aspetto, pertanto, si trattava di situazioni non omogenee, e come tali non comparabili.
Per questi motivi nessun danno da ritardo è ipotizzabile.

Quanto alla comparazione degli interessi in gioco sotto il profilo di un loro equilibrio costituzionale – deve evidenziarsi che se alla società QUERCIA S.R.L., deve riconoscersi il diritto al libero esercizio dell’attività economica, a fronte di questo sta un ulteriore diritto, anch’esso costituzionalmente garantito, quello relativo alla tutela ambientale e paesaggistica ed alla tutela e rispetto del patrimonio architettonico, artistico e storico (v. anche Cass. 19.7.2002 n. 10542; cass. 26.11.2004 n. 22339).

Pertanto, è con riferimento a tali interessi che deve essere misurato l’esercizio della iniziativa economica spettante ai privati e, nell’eventualità di un loro conflitto, essere valutata la preminenza di quello pubblico rispetto al privato, con il sacrificio di quest’ultimo, purché, però, l’azione amministrativa sia conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione. Principi che, nel caso in esame, per le ragioni evidenziate, sono stati rispettati(Corte Cassazione, Sezione Civile, Sent. del 23 febbraio 2010, n. 04326/2010).

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