Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3723 Confini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P. conveniva in giudizio il confinante S. D. chiedendo il regolamento del confine delle rispettive proprietà site in (OMISSIS). L’attore deduceva che una porzione del proprio fondo era stata occupata dal convenuto e chiusa con una recinzione per cui chiedeva accertare e dichiarare l’esatto confine tra i due fondi con ordine di rilascio della porzione abusivamente occupata.

Il convenuto, costituitosi, sosteneva l’infondatezza della domanda – deducendo che il confine tra le due proprietà non era incerto – e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di usucapione in caso di accertamento di discordanza tra mappe catastali e situazione di fatto.

Con sentenza 15/7/2002 il tribunale di Salerno: dichiarava che il confine tra i due fondi era quello individuato dal c.t.u. in base alle mappe catastali; condannava il convenuto a rilasciare all’attore mq. 2230 e l’attore a rilasciare al convenuto mq. 150; rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.

Avverso la detta sentenza lo S. proponeva appello al quale resisteva il M..

Con sentenza 17/9/2004 la corte di appello di Salerno, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava che il confine tra i fondi in questione era quello indicato con la linea di colore verde nelle planimetrie allegate alla relazione del c.t.u. La corte di appello osservava: che il primo giudice aveva fatto proprie le conclusioni cui era giunto il consulente il quale, per l’individuazione del confine tra i due fondi, si era avvalso del tipo di frazionamento allegato all’atto di divisione con il quale nel 1961 si era proceduto alla divisione dell’intero fondo in questione; che però lo stesso consulente aveva avvertito di aver rinvenuto dei termini lapidei vetusti sui quali lo S. aveva installato la recinzione contestata dal M.;

che il c.t.u. aveva fornito una sua giustificazione alla discordanza tra il tipo di frazionamento e la linea di confine "demarcata sui luoghi (recinzione e termini lapidei)"; che nell’azione di regolamento di confini spettava al giudice e non al consulente dare soluzione ai problemi giuridici posti dalla domanda con conseguente obbligo del giudice di rigettare la domanda ove risulti che il confine tra i due fondi sia certo in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati e di struttura stabile e remota; che, inoltre, per determinare i confini tra due proprietà costituenti lotti separati di un appezzamento in origine unico, accorreva far riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione (nella specie della divisione tra i danti causa delle parti) quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei a individuare la linea di demarcazione tra le due proprietà; che nel caso in esame la linea di demarcazione tra i due fondi, come risultato provato dall’istruttoria espletata, era esattamente individuabile nei segni lapidei apposti in loco appunto per la determinazione del confine delle porzioni attribuite ai condividenti; che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l’epoca in cui era stata realizzata dallo S. la recinzione non aveva alcun rilievo posto che le testimonianza raccolte davano conto del fatto che lo S. aveva sempre posseduto il fondo sino al confine (privo di recinzione) individuato da segni lapidei e altro; che tali termini erano stati individuati anche dal c.t.u. che li aveva qualificati "certamente vetusti" ed aveva accertato che su di essi era stata apposta la recinzione; che il confine tra i due fondi era stato sempre (dall’epoca della divisione) quello di fatto rappresentato con termini lapidei certi (ossia non contestati) sui quali era stata realizzata la recinzione nell’esercizio delle facoltà di cui all’art. 841 c.c.; che, a prescindere da quanto erroneamente riportato nel tipo di frazionamento, il confine era stato sempre quello a suo tempo individuato dalle parti (e mai contestato) con l’apposizione dei termini lapidei sui quali l’appellante aveva di recente apposto la recinzione; che la certezza del confine di fatto ed il possesso da parte del convenuto – appellante delle porzioni di terreno ricomprese in detto confine, anche oltre il termine utile per usucapire, annullavano l’incertezza soggettiva dell’attore – appellato e, quindi, inducevano al rigetto della domanda dell’attore e a dichiarare che il confine tra i due fondi in contesa era quello indicato nelle planimetrie allegate alla relazione del c.t.u. con linea di colore verde.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Salerno è stata chiesta da M.P. con ricorso affidato a due motivi.

S.D. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso M.P. denuncia violazione dell’art. 950 c.c. e vizi di motivazione deducendo che, ad avviso della corte di appello, il ricorso alla determinazione del confine secondo il piano di frazionamento allegato all’atto di divisione del 23/2/1961 costituisce elemento secondario cui far riferimento esclusivamente in mancanza di altri elementi in natura idonei. Il giudice di appello ha operato in modo non corretto e non conforme ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui per la determinazione del confine tra due proprietà costituenti lotti separati di un appezzamento in origine unico si deve far riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione. Nell’individuazione del confine il giudice non può prescindere dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e che costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di fatto controversa. Solo la mancanza di indicazioni sui confini rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova. Nella specie, avendo le parti fatto esclusivo riferimento nei rispettivi contratti alle planimetrie allegate e al tipo di frazionamento, esattamente il tribunale aveva individuato i confini dei fondi in base a questi elementi fondamentali richiamati nell’atto notarile ed accertati in loco dal consulente. Il giudice del gravame si è posto in contrasto con la natura stessa dell’azione di regolamento di confine che è quella di imprimere certezza ad un confine oggettivamente e soggettivamente incerto. L’errore di fondo della sentenza impugnata consiste nel fatto che la corte di appello ha ritenuto che la posizione del confine di fatto debba prevalere sull’indicazione dell’atto scritto. In realtà l’interpretazione "secundum legis" è proprio l’opposta: è sempre la volontà negoziale espressa dalle parti nei titoli di acquisto a prevalere sugli elementi fattuali e naturali esistenti in loco.

Il motivo è infondato in quanto la corte di appello si è attenuta al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di regolamento di confini, il giudice di appello può riscontrate, anche di ufficio, il difetto del presupposto dell’azione consistente nell’incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi (tra le tante: sentenza 6/4/2009 n. 8251). Ne deriva che il giudice deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione scritta (sentenza 29/1/1980 n. 695 richiamata nella sentenza impugnata).

Va aggiunto che, come è noto, nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di revindica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali.

In particolare nell’azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo. Pertanto tutto ciò che è contenuto nei titoli di acquisto delle rispettive proprietà immobiliari confinanti non preclude l’azione di regolamento di confini tra due fondi, ma è soltanto destinato ad esercitare influenza e ad essere utilizzato nella contestazione riflettente la determinazione dei confini tra i fondi stessi, dato che è soltanto la situazione obiettiva dei luoghi, cioè l’incertezza della linea di demarcazione tra due fondi limitrofi, al di fuori di ogni contestazione in ordine al diritto di proprietà, che crea i postulati del regolamento di confini.

Nella specie la corte di appello ha coerentemente rigettato la domanda di regolamento di confine proposta dal M. dopo aver escluso – alla luce dell’insindacabile valutazione degli elementi probatori acquisiti – l’incertezza soggettiva ed oggettiva del confine tra i due fondi in questione. Il giudice di appello ha dato ampia motivazione del convincimento al quale è pervenuto con argomentazioni congrue ed esenti da vizi logici e giuridici facendo, tra l’altro, riferimento alla circostanza di fatto pacifica dell’esistenza in loco – come riportato nella relazione del c.t.u. – di una serie di "vetusti" termini lapidei "allineati e di struttura remota e stabile" che erano stati apposti sul terreno dai danti causa delle parti "appunto per la determinazione del confine" dei due fondi in questione ed attribuiti ai condividenti in virtù dell’atto notarile del 23/2/1961 con il quale era stato diviso l’intero fondo.

La corte di appello – a conferma della indicata prova decisiva circa la certezza della linea di confine risultante dai detti termini lapidei – ha anche richiamato le deposizioni dei testi escussi i quali avevano dichiarato: che lo S. ha sempre posseduto il fondo di sua proprietà coltivandolo sino al confine così come delimitato "da tempo immemorabile da un vecchio fabbricato, da un muro di sostegno a secco, da due corpi di terreno delimitati, da ceppi lapidei e da croci scolpite su roccia naturale"; che su tale linea di confine era stata apposta dallo S. la recinzione "solo per evitare l’invasione di animali provenienti dal fondo M.".

La sentenza impugnata è quindi corretta e si sottrae alle critiche che le sono state mosse con le censure in esame: la corte di appello si è infatti attenuta – al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – ai principi giurisprudenziali elaborati in tema di regolamento di confini.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1158 e 2967 c.c. nonchè vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non considerare la promiscuità del possesso delle linee di confine delle particelle contese malgrado la prova per testi la quale aveva escluso un possesso esclusivo di ciascuna delle parti. Dal complesso degli elementi proba-tori acquisiti si evince:

che nè l’attore nè il convenuto hanno mai coltivato il tratto di terreno a ridosso del confine; che la detta porzione del terreno era utilizzata dalle parti per il pascolo degli animali; che prima del marzo 1996 non era stata apposta alcuna recinzione al (presunto) confine delle due proprietà. La presenza del compossesso è inoltre evincibile dalla deposizione del teste A.E.. Alla luce degli elementi probatori acquisiti, l’apposizione della recinzione da parte dello S. (avvenuta dopo il marzo 1996) è, al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello, rilevante ai fini della decisione perchè ha rappresentato la vera e propria (ed anche unica) manifestazione di dominio esclusivo sulla "res communis" attraverso un’attività incompatibile con il compossesso.

Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto va evidenziato che la corte di appello – avendo ritenuto certo il confine di fatto tra i fondi in questione – ha rigettato la domanda del M. di regolamento di confine e coerentemente e correttamente non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta in via subordinata dallo S.. La corte di merito ha fatto riferimento al possesso da parte dello S. delle porzioni di terreno ricomprese nell’accertato confine di fatto solo per rafforzare il convincimento già raggiunto – in base ad autonome ed indipendenti ragioni – in ordine alla acquisita certezza di detto confine di fatto e, quindi, all’insussistenza del presupposto dell’incertezza soggettiva del confine tra i fondi delle parti.

Ciò posto va peraltro rilevato che le censure in esame, pur se titolate come violazione di legge e come vizi, di motivazione, si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa nonchè" in una critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso o errato esame di risultanze istruttorie) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto.

Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

La corte di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di fatti qualificanti, è coerentemente pervenuta alle conclusioni, sopra riportate (dal ricorrente criticate) attraverso un iter logico ineccepibile sorretto da complete ed appaganti argomentazioni frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa menzionate nella decisione di cui si chiede l’annullamento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice de merito non è certo consentito in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

In definitiva, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Per quanto poi riguarda le doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni dei testi escussi, relazione del c.t.u., documenti prodotti dal ricorrente) deve affermarsi che le stesse non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità, oltre che per la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Nei giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del, carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione fin quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dal M. sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali e documentali genericamente indicate in ricorso (e della relazione del ct.u.) e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di dette prove. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questione trattate, nonchè del contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito – le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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