Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9-11-2009 il Giudice di Pace di Corigliano Calabro dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. G. in ordine ai reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p. nonchè art. 582 c.p. perchè estinti per remissione tacita di querela.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo l’erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 152 c.p. ed agli artt. 129 e 340 c.p.p..

A riguardo evidenziava che la mancata comparizione del querelante all’udienza era stata erroneamente interpretata come manifestazione della volontà di rimettere la querela, trattandosi di condotta meramente omissiva.

In secondo luogo il Requirente rilevava che in caso di mancata comparizione di un teste il Giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo del predetto, onde tale potere avrebbe potuto essere esercitato anche nei confronti della persona offesa dal reato.

In tal senso concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero il Giudice di Pace ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale ritenendo che si fosse verificata una tacita remissione della querela, desunta dal comportamento tenuto dalla querelante che non era comparsa in giudizio, sebbene avesse ricevuto avviso circa le conseguenze di una assenza in tale sede.

Orbene va evidenziato che secondo l’indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (v. sentenza n. 46088 del 30-10-2008, Viele: – "Fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30) la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non da luogo ad un caso di rimessione tacita").

Pertanto si deve rilevare che – come affermato anche dalla sentenza emessa da questa Corte, Sez. 5^, in data 13-1-2000, n. 5191, e conforme, Sez. 5^, 29-10-1997, n. 9688-RV215564 -" Poichè la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela, tale non può essere ritenuta la omessa comparizione dello stesso all’udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato". V. altresì Sez. 5^, 23-2-2006, n. 6771 e conforme Sez. 2^ del 12-6-2009,n. 24526-RV 234000.

Devono dunque escludersi dall’ambito di applicazione dell’istituto in esame quei comportamenti che la persona offesa dal reato assuma in sede processuale, quali la assenza in giudizio, non rientrando tale assenza nell’ambito direttamente riferibile alla volontà di punizione del fatto illecito, e non essendo previsto dall’ordinamento l’obbligo del soggetto querelante di comparire in sede dibattimentale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, sussistendo la violazione dell’art. 152 c.p., disponendo il rinvio al Giudice di Pace di Corigliano Calabro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Corigliano Calabro per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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