T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 427 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con D.D. n. 1788 del 18 marzo 1994, il Comune di Roma ha ordinato al ricorrente la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci del circolo (ubicato in Roma, Palazzo Rondinini in via del Corso n. 518), essendo privo della autorizzazione prevista dalla legge 287 del 1991.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa il Circolo interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente motivo:

– errata applicazione della legge n. 287 del 1991; eccesso di potere per apoditticità della motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità.

Il Circolo degli scacchi è un’associazione privata che fornisce, tra l’altro, ai propri soci un servizio di ristorazione e bar.

Pertanto, al ricorrente, proprio per il suo carattere privato, non è applicabile la normativa di cui alla legge n. 287 del 1991 che si riferisce infatti ai pubblici esercizi che svolgono attività commerciale.

Del resto, lo stesso art. 53, comma 3, del DM n. 375 del 1988, di attuazione della legge n. 426 del 1971, prevede che la somministrazione di alimenti e bevande effettuata in locali non aperti al pubblico non è soggetta alla normativa in materia di commercio e, quindi, al previo rilascio della autorizzazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1690/1994, è stata accolta la domanda di sospensiva.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1 La Sezione ha, in più occasioni, rilevato (tra le diverse pronunce, TAR Lazio, sez. II, 5 luglio 2005 n. 5477 e sez. II Ter, 7 aprile 2006, n. 5487) che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai soli soci di un circolo privato, ancorché esteso a non soci occasionalmente presentati dai soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di cessazione come quello impugnato.

Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio occorre invece che l’accesso sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano fruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può anche avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo.

In sostanza, deve essersi in presenza di un pubblico esercizio che intende qualificarsi come circolo privato al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico.

1.2 Ciò posto, nulla di quanto sopra descritto è rinvenibile nel caso di specie anche perché è lo stesso Comune di Roma che ha sanzionato il Circolo ricorrente sul presupposto che esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande proprio nei confronti dei soli soci, senza cioè che fosse stato rinvenuto qualche avventore non socio.

Non è quindi revocabile in dubbio che l’attività svolta all’interno del circolo non abbia finalità commerciali e non debba, pertanto, essere assoggettata alla disciplina imposta dall’allora vigente legge n. 287 del 1991.

2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma al pagamento in favore del Circolo ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *