DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 111 del 14-5-2012

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente
dall’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del
lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale
prevista dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’espressa esclusione
dell’applicabilita’ ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro,
prevista dall’articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
scongiurare il rischio di una sospensione delle attivita’ operative
nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata
dall’impossibilita’ di applicare le disposizioni tecniche previste
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli
attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori
di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30
giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione
dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure
ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino all’emanazione dei decreti di
cui al comma 2,";
b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Passera, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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