Corte Costituzionale, Sentenza n. 111 del 2012, in tema di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 9-5-2012

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 145, comma
1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Roma, nel
procedimento civile vertente tra Castucci Renato e l’Axa
Assicurazioni s.p.a. ed altra, con ordinanza del 18 maggio 2010,
iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

1. – In giudizio civile risarcitorio, promosso da un pedone nei
confronti della societa’ assicuratrice del veicolo dal quale assumeva
di essere stato investito, subendo lesioni personali, l’adito Giudice
di pace di Roma – al fine del decidere sulla eccezione pregiudiziale
della convenuta di improponibilita’ della domanda per vizi di
contenuto della richiesta stragiudiziale di cui all’articolo 145,
comma 1, in relazione alle prescrizioni del successivo articolo 148,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) – ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale del combinato disposto delle predette disposizioni del
c.d.a., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6,
paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo
consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13
dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato
in vigore il 1° dicembre 2009.
2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con
il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, eccependo
l’inammissibilita’ della questione per la omessa previa verifica di
una possibile interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa denunciata, nel senso che la correlativa finalita’ di
incentivare la conclusione della vicenda in sede stragiudiziale «non
comprime le possibilita’ di difesa offerte al soggetto danneggiato,
ma anzi le incrementa».
Nel merito, l’Autorita’ intervenuta ha concluso per la non
fondatezza, per ogni aspetto, della questione sollevata,
sostanzialmente sul rilievo che «non puo’ ritenersi lesiva dei
diritti costituzionali d’azione e difesa in giudizio una disciplina
che a contrario preveda un condizionamento della tutela
giurisdizionale alla congruita’ dell’offerta di liquidazione da parte
dell’assicuratore» come quella prevista nel comma 1 dello stesso
denunciato articolo 148 c.d.a.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice di pace di Roma dubita della legittimita’
costituzionale dell’articolo 145 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito c.d.a.)
nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilita’ della
domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato
in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium
deliberandi di 90 giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal
giorno in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di
assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le
modalita’ e i contenuti previsti dall’articolo 148 c.d.a.». Il quale,
a sua volta, appunto, al comma 2, prescrive che «la richiesta deve
contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al
risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell’accertamento e della valutazione del danno da parte
dell’impresa, dai dati relativi all’eta’, all’attivita’ del
danneggiato, al suo reddito, all’entita’ delle lesioni subite, da
attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima».
La questione e’ sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24,
32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche
apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con
legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Sostiene, infatti, in premessa, il giudice a quo che, dal
combinato disposto delle due riferite disposizioni, derivi «un
indubbio svantaggio per il danneggiato, su cui grava un maggior onere
di allegazione e di prova ai fini dell’accesso alla giurisdizione»,
che, ai sensi del previgente articolo 22 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), gli
era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta
risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti.
Ed in ragione di cio’, appunto, dubita il rimettente che
l’«inasprimento del filtro all’azione giudiziaria», cosi’, a suo dire
immotivatamente, operato dal legislatore delegato, violi:
– l’articolo 76 della Costituzione, in quanto non rispondente
ai criteri della delega di cui agli articoli 1 e 4 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della
regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di
semplificazione 2001), ed anzi in contrasto con i principi, da essa
recepiti, finalizzati alla tutela del soggetto debole nelle procedure
di liquidazione, di cui alla direttiva 11 maggio 2005, n. 2005/14/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE
e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli), oltreche’ non sorretto da parere, ne’
preventivo ne’ successivo, del Consiglio di Stato;
– l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i canoni
dell’equo processo e della effettivita’ della tutela giurisdizionale,
in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e all’art.
47 della Carta dell’Unione europea;
– gli artt. 2, 24, 32 e 111 Cost., risultandone compromesso
il diritto di azione e di difesa nel giudizio, a tutela del diritto
alla salute;
– l’art. 3 Cost., per la disparita’ di trattamento che ne
conseguirebbe, per un verso, tra danneggiato e impresa assicuratrice
(la seconda «automaticamente avvantaggiata dagli oneri di richiesta
imposti al primo»); e, per altro verso, tra soggetti danneggiati,
secondo che esercitino (come nella specie) l’azione nei confronti
della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro,
ovvero esercitino le azioni per «risarcimento diretto» (nei confronti
della propria assicuratrice o di quella del trasportante) di cui agli
artt. 144 e 141 c.d.a., ovvero ancora agiscano nei confronti del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi degli artt.
283 e 287 dello stesso codice, per essere solo i primi, e non anche
gli altri, tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 148
c.d.a. nella formulazione dell’istanza risarcitoria stragiudiziale.
2. – La questione, rilevante (in quanto – come osservato dal
rimettente – dalla applicazione, ove non rimossa, della normativa
denunciata deriverebbe, in concreto, l’improponibilita’ della domanda
al suo esame) ed ammissibile (poiche’ quel che, in via di eccezione,
l’Avvocatura deduce omessa dal giudice a quo non e’, in realta’, una
possibile diversa «interpretazione», bensi’ una diversa
«valutazione», sul piano della conformita’ a Costituzione, delle
disposizioni di cui trattasi, in ragione della ratio, che le ispira,
di maggiore tutela del danneggiato), e’ pero’, nel merito, non
fondata.
I numerosi profili di censura, in relazione ai molteplici
parametri evocati dal rimettente, ruotano tutti, infatti, intorno
alla medesima argomentazione: quella, cioe’, per cui l’onere di
conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai
contenuti prescritti dall’art. 148 c.d.a. menomi, sul piano
sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato.
Da qui, invero, a cascata, l’ipotizzata contrarieta’ del
denunciato disposto al disegno ispiratore della delega per il settore
delle assicurazioni, nel suo carattere rafforzativo della tutela del
soggetto piu’ debole, ed il vulnus a tutti i parametri (anche
europei, richiamati in correlazione all’art. 117, primo comma,
Cost.), posti a presidio del diritto di azione e del sottostante
diritto alla salute del danneggiato da sinistro stradale.
Ma e’ proprio tale premessa di fondo, comune ad ogni
sub-articolazione della sostanzialmente unica questione sollevata,
che non risulta condivisibile.
Trascura, infatti, il rimettente di adeguatamente considerare il
nesso funzionale che, all’interno della normativa denunciata, lega le
prescrizioni formali, a carico del richiedente, all’«offerta congrua»
che, sulla base della richiesta cosi’ formulata, e’ fatto obbligo
all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una
satisfattiva soluzione della controversia gia’ in fase
stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso
giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri
stradali, anche da liti bagatellari.
Vale a dire che – non venendo in discussione il condizionamento
ex se dell’accesso alla giurisdizione, la cui compatibilita’ con il
precetto dell’art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine
generale, e’ stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza
di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2000, n. 82 del
1992, n. 46 del 1974; ordinanze n. 355 del 2007, n. 436 del 2006, n.
67 del 2005, n. 251 del 2003), anche con specifico riferimento al
testo della disposizione, oggetto di riassetto, di cui al previgente
art. 22 della legge n. 990 del 1969 (sentenze n. 128 del 2004, n. 251
del 2003, n. 24 del 1973; ordinanze n. 25 del 1975, n. 19 del 1975 e
n. 9 del 1973) – quel che il rimettente denuncia come irragionevole,
ed eccessivamente oneroso per l’interessato, e cioe’ l’"irrigidimento
del filtro all’accesso alla giurisdizione", si rivela come un
meccanismo la cui ratio e’, in realta’, quella di rafforzare, e non
gia’ quella di indebolire, le possibilita’ di difesa offerte al
danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell’onere di
diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto
all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta
specificita’ di contenuto della istanza risarcitoria, non potra’
agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla
formulazione di una proposta adeguata nel quantum.
Il che – oltre, e prima ancora, che alla razionalizzazione
dell’accesso alla giurisdizione ed alla sua funzionalizzazione, nel
settore, ad una tutela di qualita’ – e’ volto, appunto, a rendere
possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato gia’
nella fase stragiudiziale.
3. – Risultano, per cio’, non fondate le censure di violazione
(sul piano sostanziale) dell’art. 32 e (sul piano processuale) degli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli
6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, per i profili (dal rimettente, per
altro, solo genericamente, evocati) del giusto processo e della
effettivita’ della tutela giurisdizionale.
E cio’ anche in considerazione del fatto che l’eventuale
pronuncia di improponibilita’ della domanda per vizi di contenuto
(come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per
l’assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 c.d.a. esaurisce i suoi
effetti sul piano processuale (non investendo il merito della
controversia) e non preclude la reiterabilita’ della domanda nel
rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante
autonoma vocatio in ius, senza che la durata del precedente giudizio
rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (articolo
2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943, primo comma, del
codice civile).
Mentre, in relazione al pure evocato articolo 47 della Carta di
Nizza, la censura e’, prima ancora che infondata, inammissibile, per
carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilita’ della
norma europea (da ultimo, ordinanza n. 298 del 2011).
4. – Priva di fondamento e’ poi, di conseguenza, anche l’ipotesi
di violazione dell’art. 76 Cost., per il profilo di contrasto con la
ratio della delega (sub articoli 1 e 4 della legge 29 luglio 2003, n.
229) e con i principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/CE
sulla tutela del danneggiato, quale soggetto debole nelle procedure
di liquidazione, stante la verificata coerenza, invece, delle
disposizioni impugnate a quella ratio ed a quei principi. Mentre, in
relazione al procedimento di formazione legislativa, non e’
motivatamente prospettata la necessita’ di un nuovo parere del
Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale
nell’esercizio di una delega di "riassetto" della materia siano
state, come nella specie, apportate modifiche migliorative che non
abbiano prodotto radicali mutamenti.
5. – Neppure, infine, sussiste, in alcuno dei prospettati
profili, un contrasto della disposizione impugnata con l’art. 3 Cost.
Per un verso, infatti, le formalita’ di cui all’art. 148 c.d.a.
non sono volte ad «avvantaggiare l’impresa assicuratrice del
responsabile nei confronti del danneggiato», bensi’ al contrario, a
realizzare, come gia’ evidenziato, una piu’ tempestiva ed efficace
tutela di quest’ultimo.
Per altro verso, del tutto impropriamente si postula dal
rimettente una parita’ di disciplina tra l’azione nei confronti
dell’assicuratore del responsabile civile e quelle per «risarcimento
diretto» (a carico del proprio assicuratore o dell’assicuratore del
trasportante) di cui agli artt. 141, 144, 149 dello stesso codice,
una volta che dette ultime azioni, rispetto alla prima, non sono
alternative, ma rappresentano un rimedio in piu’ a disposizione del
danneggiato (sentenza n. 180 del 2009; ordinanze n. 85 del 2010, n.
201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n. 205 del 2008).
E, per analoghe ragioni, neppure puo’ invocarsi a parametro di
riferimento il combinato disposto degli artt. 283 e 287 c.d.a., che
disciplinano la diversa e peculiare fattispecie in cui, per mancata
identificazione del veicolo investitore o per sua mancata copertura
assicurativa, l’istanza risarcitoria va rivolta all’impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ed alla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. – CONSAP
(ordinanza n. 73 del 2012).
Per cui resta, conclusivamente, sotto ogni profilo, esclusa la
fondatezza della sollevata questione di costituzionalita’.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6,
paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, dal Giudice di pace di Roma, con l’ordinanza di cui in
epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
sollevata, in riferimento all’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008,
n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dal Giudice di pace
di Roma, con la medesima ordinanza.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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