Commissione Tributaria Regionale di Napoli sez. 18, Sentenza n. 117 /2009 Avviso di mora, notifica mancata, cartella di pagamento, legittimazione passiva, concessionario (2009-06-26)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI

SEZIONE 18

riunita con l’intervento dei Signori –

FORLIVESI LUIGI

Relatore

GALLO MAURIZIO

Presidente

SAPIGNOLI FRANCESCO

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull’appello n° 6040/08 depositato il 30/07/2008

avverso la sentenza n° 276/28/2008

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro – CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

difeso da –

BILLI AVV. GIUSEPPE

VIA A. DE GASPERI, 6980026 CASORIA

proposto dal ricorrente –

XXXXXXXXXXX

difeso da –

XXXXXXXXXXX

terzi chiamati in causa –

CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A. VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA

Atti impugnati –

AVVISO DI MORA n° XXXXXXXXX

Ud. 24-02-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre avverso l’avviso di mora n. XXXXXXXXXXX, notificato in data XXXXXXXXXXX, recante la richiesta di pagamento di Diritti Camerali per l’anno d’imposta 1995, eccependone la illegittimità ed infondatezza; e agisce contro la Camera di Commercio di Napoli, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato. La CCIIA non risulta costituita.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE rigetta il ricorso. Rileva che agli atti nel fascicolo non risulta ricevuta dell’avvenuta consegna del ricorso al Concessionario della Riscossione, nei cui confronti doveva esser fatta valere la mancanza di notifica della cartella, sulla quale l’avviso di mora pone il suo presupposto.

I motivi di doglianza andavano proposti al Concessionario della Riscossione, che, invece, non risulta chiamato in causa; pertanto deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Avverso la sentenza propone APPELLO la XXXXXXXXXXX, in persona dell’Amministratore Unico, XXXXXXXXXXX, contro la Camera di Commercio di Napoli, ribadendo quanto già esposto in prima istanza, vale a dire, 1), che non è stata mai notificata la cartella esattoriale; 2) che la notifica dell’avviso di mora è avvenuta oltre tutti i termini di prescrizione.

L’appellante, pertanto, chiede l’annullamento della iscrizione a ruolo, previa sospensione della riscossione dell’avviso di mora, in attesa della sentenza della CTR di Napoli.

Con note di costituzione in giudizio, la S.r.l. XXXXXXXXXXX, in qualità di procuratore speciale della C.C.I.I.A. di Napoli, controdeduce all’appello sostenendone la inammissibilità per la ragione che lo stesso sia stato proposto solo avverso l’ente impositore, senza chiamare in causa il Concessionario che, nella fattispecie, deve essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili.

Il Concessionario, infatti, nel caso in esame, risulta privo di legittimazione passiva, essendo l’oggetto dell’atto impugnato inerente a questioni legate al rapporto d’imposta, per cui il contraddittorio va instaurato con l’ente impositore. L’esonero dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è fissato dalla legge al verificarsi di precise condizioni che non ricorrono nella fattispecie, per cui appare del tutto legittima la emissione del ruolo con conseguente irrogazione della sanzione.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

LA COMMISSIONE REGIONALE, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ritiene l’appello infondato e, per gli effetti, non meritevole di accoglimento.

In via preliminare osserva, infatti, che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3242 del 14/02/2007, nel caso di emissione dell’avviso di mora non preceduto dalla notifica dell’atto impositivo, il ricorso proposto solo contro l’Ente Camerale deve dichiararsi inammissibile, richiedendo la procedura dettata dall’art. 14 del D.Lgs 31/12792, N. 546, che anche il Concessionario debba essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili e, risultando contestata nel caso in esame la mancata notifica della cartella di pagamento, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario, in relazione all’atto di riscossione emesso dallo stesso.

Tanto premesso, la sussistenza dell’obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio emerge evidenziando, per contrasto, il verificarsi a carico delle imprese di condizioni tassative per le quali è previsto l’esonero dal pagamento, precisamente – 1), l’adozione di provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; 2), la cessazione dell’attività, sempre che la relativa domanda sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione; 3), l’approvazione del bilancio finale di liquidazione delle società e degli altri soggetti collettivi, sempre che la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla approvazione del bilancio finale.

Non ricorrendo alcuna delle citate condizioni in capo alla Società Cooperativa Under 25, risulta legittima la emissione del ruolo per il 1995, con relativa sanzione. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e compensa le spese.

NAPOLI, 24.02.2009

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 20/05/2009

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