Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 21-01-2011, n. 1907

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di Cagliari ha confermato la condanna di M.B. a m. 2 di reclusione, per il delitto di minaccia ai sensi dell’art. 612 cpv. c.p., commessa con arma (poi rivelatasi pistola giocattolo, priva di tappo rosso) nei confronti di A.A. e M. R. che, svegliati di primo mattino dalla radio da lui accesa, si erano recati presso la sua abitazione, del piano sottostante la propria, per chiedergli di spegnerla.

La Corte ha ritenuto attendibili gli offesi e disatteso la giustificazione dell’imputato di aver agito in quel modo, perchè temeva azioni violente per la situazione di tensione già sfociata in aggressioni, ritenendone inconferente la documentazione di una querela proposta dalla di lui madre contro Ma..

Il ricorso denuncia: 1^ – vizio di motivazione, perchè la sentenza si limita a ripetere quanto già ritenuto dal Tribunale, senza rispondere alle specifiche deduzioni dell’appello; 2^ – idem, con particolare riferimento alla mancata valutazione di credibilità – attendibilità degli offesi; 3^ – idem e violazione di legge, per il mancato di rilievo di incongruenza delle dichiarazioni degli offesi rispetto al tenore della loro querela; 4^ – idem, in particolare per la mancata acquisizione della querela della madre dell’imputato, che si sarebbe dovuta poi assumere; 5^ – idem, perchè il porto dell’arma giocattolo (S.U. 6.3.92) non integra estremo di reato e l’arma non è stata portata fuori dell’abitazione dal ricorrente e perchè non si è valutata neppure la putatività dell’esimente richiesta ai sensi dell’art. 52 c.p.; 6^ – idem, per mancanza di capacità intimidatoria del fatto; 7^ – idem, per l’attribuzione apodittica di inattendibilità alla figlia dell’imputato; 8^ – idem, per mancata prova del dolo in rapporto alla tossicodipendenza del ricorrente; 9^ – idem, in punto di pena e di generiche; 10^ – idem, perchè il reato era già estinto per prescrizione.

2 – Va rilevato che il termine di prescrizione è di a. 7 e m. 6 con interruzione, secondo la disciplina previgente nella specie da osservare, data la pronuncia della sentenza di primo grado prima della novella dell’art. 157 ss. c.p.. Il termine peraltro sarebbe identico secondo la nuova disciplina. Pertanto non era all’evidenza maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata, essendo decorso il 13.2.2010, nelle more di questo grado. Ciò posto il motivo n. 10 è inammissibile in quanto contesta il mancato rilievo.

Il rilievo della causa estintiva è invece possibile ai sensi dell’art. 129 c.p.p., se almeno un motivo di ricorso risulta ammissibile, perciò in grado di implicare la verifica di legittimità della sentenza (S.U. De Luca n. 32/00).

Ciò posto, al di là di inutili e non consentite argomentazioni di fatto, il 1^ motivo consiste in un asserto generico, date le deduzioni specifiche dei motivi seguenti. Il 3^ è manifestamente infondato, laddove il processo si è svolto con il rito ordinario e la verifica della querela rileva solo ai fini di sussistenza della condizione di procedibilità, peraltro superflua nella specie, tenuta ferma l’aggravante. Il 5^ lo è del pari, giacchè il ricorrente travisa l’estremo di reato in materia di armi, per quello di gravità della minaccia (diritto vivente). Il 6^ è sia manifestamente infondato, data l’evidenza rappresentata nelle sentenze e l’apoditticità sostanziale dell’assunto, che squisitamente di merito. L’8^ confonde il momento volitivo per la capacità di intendere o volere. Il 9^ infine pone questione propria di merito.

In questa luce, i motivi 2^, 4^ e 7^ risultano argomenti di una questione unica non inammissibile di omesso vaglio della determinazione dell’agente, al di là di consapevolezza e volontà dell’evento, in termini rilevanti per la risposta in materia di esimente putativa.

In effetti le deduzioni sul perchè dell’azione meritavano verifica compiuta del Giudice di appello. La loro manchevolezza non implica in questa sede il proscioglimento per causa di merito, data la necessità di valutazione anche per l’acquisizione di prove ulteriori, ma perciò stesso non impedisce allo stato il rilievo della prescrizione maturata nelle more.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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