Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2011, n. 3830 Prova civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29.7.2005, aveva accertato l’intercorrenza tra le parti, M.R. e Gites srl, di un rapporto di lavoro subordinato, nel quale la prima, quale operaia del settore tessile, era stata addetta a mansioni di rifinitura di asole, ed aveva condannato la società al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 21.889,50, detratta la somma di Euro 194,55 a titolo di indennità di mancato preavviso maturata a credito dalla società, non essendo stata comprovata la sussistenza di una giusta causa di recesso della lavoratrice.

Con sentenza depositata il 27.1.2009, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale della società e quello incidentale proposto dalla lavoratrice quanto all’importo delle differenze retributive, ritenute dall’appellante erroneamente determinate con riferimento alla documentazione (buste paga), anzichè a dichiarazione testimoniale resa in contrasto con il contenuto della prima.

Con riguardo all’appello principale, la sentenza riteneva correttamente operato la valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, ritenendo dimostrata, altresì, la data di inizio del rapporto, riconducibile allo schema del rapporto di lavoro subordinato.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso la M., che propone a sua volta ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Va preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, in quanto proposti avverso la stessa decisione.

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale, non essendovi la prova del completamento del procedimento notificatorio dell’atto, atteso che non risulta prodotta, neanche all’odierna udienza, l’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata a.r. presso il domicilio eletto della ricorrente e non avendo la difesa della controricorrente e ricorrente incidentale richiesto la rinnovazione della notifica allegando circostanze oggettive, a sè non imputabili, idonee ad ottenere l’autorizzazione in tal senso.

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e degli artt. 163 e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume che in primo grado era stata eccepita non la mancata allegazione di documenti esplicativi del ricorso, ma la mancata notifica e, prima ancora il mancato deposito, di una parte integrante del ricorso, quale dovevano ritenersi i conteggi. La sanatoria doveva, pertanto, ritenersi non consentita, atteso che non era possibile avere contezza di ciò che fosse scritto in una parte del ricorso che non era stata depositata. Formula quesito di diritto in ordine alla nullità ed improcedibilità del ricorso.

AS riguardo deve osservarsi che è stato affermato che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo – per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui si fonda – non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di Cassazione, la quale – essendo coinvolto un error in procedendo – deve procedere ad un esame diretto del ricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della S. C. l’esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti (Cass. 13.8.2004 n. 15817). Con decisione di contrario segno, questa corte ha ritenuto che la valutazione della nullità del ricorso del giudizio di primo grado implichi una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (tra le altre, Cass. 17.3.2005 n. 5879). La deduzione del vizio della pronunzia in relazione alla mancata notifica dei conteggi, al di là della circostanza che questi formino o meno parte integrante dell’atto dal punto di vista formale, implica pur sempre una valutazione della completezza dell’atto e della sua idoneità alla determinazione dell’oggetto della domanda e quindi, in ogni caso, ove si abbia riguardo sia al primo che al secondo indirizzo giurisprudenziale, ai fini considerati la relativa deduzione è avvenuta, nel caso in esame, in modo non conforme a quanto ritenuto da questa Corte, essendo stato dedotto un vizio della pronunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel rito del lavoro, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell’esame complessivo dell’atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonchè le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullità deve essere pertanto esclusa, nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorchè l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto, ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (cfr., tra le tante, Cass. 11318/94; Cass. 9977/2002; Cass. 41/2003).

Non risulta allegata dalla ricorrente la carenza di uno tali elementi, per cui, anche da tale punto di vista la censura nei termini indicati proposta deve ritenersi infondata.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la società lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva la concordanza delle dichiarazioni del teste S., ritenuto, irragionevolmente e senza giustificazione alcuna, non attendibile dalla Corte territoriale, con le risultanze di fatture dalle quali emergeva che l’opificio nel 1989 non era stato ancora ultimato. Evidenzia la inattendibilità della deposizione della teste D., che aveva intentato una causa di analogo contenuto con la società e che era entrata in conflitto con essa, tanto che quest’ultima aveva chiesto la sostituzione del teste indicato, quando, però, già la M. aveva provveduto a citarlo.

Ritiene, pertanto, che non era stata fornita adeguata prova della retrodatazione del rapporto di lavoro al 1989, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale.

Da quanto detto emerge che la ricorrente, attraverso i passaggi argomentativi della censura, avanza sostanzialmente una richiesta – inammissibile in questa sede di legittimità – di rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel processo.

Questa Corte di cassazione – ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante – in una fattispecie riguardante l’illegittimità di un licenziamento – ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 1010 n. 7394).

Non risulta fondata su osservazioni condivisibili la censura volta a dimostrare l’inattendibilità della teste D., dipendente della società, che aveva in corso un contenzioso con la stessa e come tale era titolare di un interesse personale alla controversia in oggetto.

Ed invero, il giudizio sulla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è rimesso al giudice del merito, come quello sull’attendibilità del teste e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr tra le tante Cass. 7.12.2000 n. 15526). Peraltro, l’incapacità a testimoniare è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualsiasi interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. Cass. 27.2.2007 n. 4500).

Quanto alla dedotta rilevanza – a fronte della certificazione CC.II.AA., da cui emergerebbe che la società aveva il proprio stabilimento in Pozzuoli in via Campana sin dal 30.6.1989 -delle fatture rilasciate da imprese che avevano lavorato alla costruzione dell’opificio, ultimato in epoca successiva, deve rilevarsi che la società ricorrente non ha censurato la motivazione in ordine alla ratto deciderteli che sorregge tale passaggio motivazionale, riferito alla tardività ed inammissibilità della produzione delle dette fatture.

Da ultimo, deve anche rilevarsi che, pur non essendo prevista la formulazione di specifici quesiti diritto in relazione alla prospettazione di un vizio della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la conclusione della parte espositiva ed argomentativa del motivo deve pure sempre concludersi con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la motivazione, in termini omologhi alla formulazione del quesito di diritto per le ipotesi contemplate dagli altri numeri dell’art. 360 c.p.c.. Orbene, le conclusioni di cui al secondo motivo non rispondono ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c., risultando esposta solo una richiesta generica di rivalutazione della rilevanza da attribuirsi ai singoli elementi di prova, in modo difforme rispetto a quella attribuita agli stessi dai giudice del gravame in maniera argomentata e coerente con i principi in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.

Per concludere, il ricorso va rigettato e va confermata la sentenza impugnata per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

rigetta il ricorso principale; compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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