Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 21-01-2011, n. 1901 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.G.V. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 10.11.2008 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Modica per il reato di bancarotta fraudolenta, consumato nella qualità di unico responsabile della "S.r.l. Di Grandi Trasporti", dichiarata fallita il 20 luglio 1992, con la distrazione della somma di L. 754.165.000=.

La Corte territoriale aveva fondato il suo convincimento su una perizia collegiale disposta in secondo grado, previa rinnovazione del dibattimento, sulla contabilità della impresa fallita. Deduce il ricorrente che la corte territoriale aveva acriticamente disatteso l’assunto difensivo secondo il quale il denaro era stato prelevato dal fallito in parte per le esigenze della famiglia ed in gran parte per regolare i rapporti patrimoniali con altre due società del gruppo, e cioè le società a responsabilità limitata SAM ed AFI, fondando il suo convincimento sulle conclusioni della perizia collegiale, trascurando però di considerare che i periti si erano limitati ad esprimere perplessità sul punto, e non certezze. Deduce poi inosservanza della legge fallimentare, atteso che le condotte ipotizzate come distrattive potevano al più costituire episodi di bancarotta preferenziale, essendo stato impiegato il denaro in parte per ripianare i crediti vantati dalla SAM e dall’AFI, ed in parte per recuperare il suo credito per la sua attività di amministratore.

Deduce infine che essendo state concesse dalla corte territoriale attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, il reato è prescritto perchè il termine prescrizionale di 15 anni dalla data del fallimento era a suo avviso interamente decorso già prima della sentenza di secondo grado.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Le valutazioni della corte territoriale sono state argomentate con riferimento alle risultanze della consulenza collegiale, che avevano effettivamente espresso perplessità, ma, come osserva la corte territoriale, con esclusivo riferimento alle destinazioni contabili prospettate dall’imputato.

Quanto all’utilizzazione di parte delle somme che secondo l’ipotesi di accusa erano state "distratte" per le esigenze di sostentamento della famiglia, la sentenza impugnata ha correttamente disatteso l’assunto per la sua genericità, nè diversa conclusione è possibile in relazione ai rapporti della fallita con le società SAM ed AFI, avendo la corte territoriale osservato che i periti avevano riscontrate come l’ammanco integrale dalle casse della fallita di somme ingenti fosse stato mascherato con artifici contabili, di modo che non era ipotizzabile una diversa qualificazione dei fatti contestati come bancarotta preferenziale.

Quanto al difetto di motivazione denunciato in relazione a quella parte delle somme distratte che, secondo la tesi difensiva, costituiva l’importo delle retribuzioni dovute all’imputato per la sua attività di amministratore, di modo che la condotta sarebbe al più qualificabile come bancarotta preferenziale, valga considerare che può ipotizzarsi la sussistenza di tale ultimo reato quando lo statuto della società fallita contempli espressamente la retribuzione dovuta all’amministratore e ne quantifichi l’ammontare;

in subordine la corresponsione delle suddette retribuzioni deve riportata in bilancio.

Nulla di tutto ciò era stato dedotto e dimostrato dall’imputato, di modo che le valutazioni dei giudici del merito sono corrette e coerenti.

Infondata è anche la censura con cui il ricorrente deduce che, per effetto delle attenuanti concesse fin dal primo grado, il reato di bancarotta fraudolenta si sarebbe già prescritto ben prima della data della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente non tiene conto di sospensioni verificatesi in primo ed in secondo grado per l’ammontare complessivo di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici, di modo che il termine prescrizionale scadrebbe il 6 maggio 2011.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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