MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DECRETO 14 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Rinnovo della designazione alla societa’ «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

di concerto con il

IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di
attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita’
produttive, relativa alla documentazione da produrre per
l’autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2004 di prima
autorizzazione della Soc. OCE (Organismo di Certificazione Europea)
S.r.l.;
Vista l’istanza del 5 dicembre 2008, protocollo MiSE n. 11994 del
09 febbraio 2009, con la quale la Societa’ OCE (Organismo di
Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P.Nenni n. 32 – 00036
Palestrina (Roma) ha richiesto il rinnovo della designazione quale
Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell’art. 6
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art.
1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri
alla Commissione europea come previsto dall’art. 8 della legge 18
ottobre 1977, n. 791, cosi’ come modificato dall’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. La designazione alla Societa’ OCE (Organismo di Certificazione
Europea) S.r.l., con sede in Via P. Nenni n. 32 – 00036 – Palestrina
(Roma) , ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di
contestazione, relazioni di conformita’ alle regole di sicurezza di
cui all’art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e’ rinnovata per
ulteriori cinque anni.
2. Il suddetto Organismo e’ designato altresi’, ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il
materiale elettrico in applicazione dell’art. 9 della direttiva
73/23/CEE.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della
designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico
dell’Organismo OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l. e
saranno determinati ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n.52, cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. L’OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l e’ tenuto ad
inviare al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il
mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica –
Divisione XIV- ogni sei mesi, su supporto informatico, l’elenco delle
relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2
del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validita’ della presente designazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e
l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica – Divisione
XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’attivita’ anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita’
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
designazione.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Vecchio

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Mastropietro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11806&tmstp=1255416373691

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