MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 236 del 10-10-2009

Autorizzazione all’organismo denominato «SIDEL S.p.a.», ad effettuare attivita’ di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti, di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
dell’ex Direzione generale del controllo della qualita’
e dei sistemi di qualita’

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008 recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE) n.
834/2007 relativo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica,
l’etichettatura e i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto
2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita’
di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l’introduzione di modalita’ di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente
l’attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo
biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e’
imposto l’obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
Vista l’istanza presentata ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995 dalla «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via
Larga n. 34/2, in data 3 giugno 2009;
Visto il certificato di accreditamento di conformita’ ai requisiti
della norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, n. 093B rev. 00 rilasciato il
18 giugno 2009 da «SINCERT», a «SIDEL S.p.a.», quale organismo di
certificazione di prodotti, cosi’ come previsto dal Regolamento (CE)
n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti vegetali,
animali ed alimenti e mangimi trasformati;
Considerato che per «SIDEL S.p.a.», essendo intervenuto
l’adeguamento del Manuale della qualita’ e dello statuto societario a
seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le
condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione
all’attivita’ di controllo e certificazione in materia di produzione
agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo per
l’agricoltura biologica, di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.
220/1995;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione a «SIDEL S.p.a.» ai sensi dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «SIDEL S.p.a.», con sede a Bologna, via Larga n. 34/2, e’
autorizzato ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 220/1995 ad esercitare l’attivita’ di controllo sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un
Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul
mercato, con codice IT – SDL.
2. «SIDEL S.p.a.» nell’esercizio dell’attivita’ di controllo di cui
al presente decreto, deve limitare l’esercizio della propria
attivita’ a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal
Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L’organismo di controllo autorizzato ha l’obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita’, piano tipo di controllo, procedure e
istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del
personale tecnico addetto alle attivita’ di controllo) entro quindici
giorni dall’approvazione formale di tali modifiche.
2. L’organismo di controllo ha l’obbligo di comunicare alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF le non conformita’ accertate a carico degli operatori e i
relativi provvedimenti adottati dall’organismo stesso, come previsto
dall’art. 27, comma 5, del Reg. CE 834/07.
3. L’organismo di controllo ha l’obbligo di trasmettere alle
regioni, alle province autonome competenti per territorio ed al
MiPAAF l’elenco degli operatori controllati ed una relazione di
sintesi sull’attivita’ di controllo svolta nell’anno precedente, come
previsto dall’art. 27, comma 14, del Reg. CE 834/07.
4. L’organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/1995.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 3.

L’autorizzazione di cui all’art. 1 puo’ essere revocata, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l’organismo
non risulti piu’ in possesso dei requisiti previsti e in caso di
violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua emanazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: La Torre

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=236&redaz=09A11788&tmstp=1255416373691

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