T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 120 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui le era stato ingiunto di rilasciare l’immobile occupato in Milano in via Borsieri 14.

Si trattava di alloggio di proprietà comunale che era stato assegnato a sua sorella F.F. ed in cui era andata ad abitare nel 1994 dopo la separazione dal marito.

La sua presenza era stata regolarizzata nel febbraio 1995 con comunicazione al Comune della stabile presenza nell’appartamento assegnato alla sorella della ricorrente.

Nel settembre del 1995 la sorella chiedeva di cambiare l’alloggio con uno di dimensioni più grandi idonee a contenere un nucleo familiare di quattro persone.

Nel giugno 1997 il Comune riscontrava in modo interlocutorio la domanda sospendendola in attesa della nuova graduatoria.

Nel 1998 la sorella F.F. si trasferiva con il suo nucleo familiare in un appartamento più adatto alle esigenze familiari, comunicandolo al Comune di Milano e la ricorrente formulava istanza di subentro nell’alloggio che veniva riscontrata con un’ingiunzione a lasciare i locali seguita, nonostante le deduzioni presentate, dall’atto impugnato.

Il ricorso si fonda su cinque motivi.

Il primo eccepisce la nullità del provvedimento di diniego di volturazione del contratto per mancata indicazione della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

Il secondo rileva l’incompetenza del dirigente che ha firmato il decreto di rilascio ad emanare l’atto poiché la rappresentanza dell’ente intimante appartiene al Sindaco salvo espressa delega.

Il terzo motivo censura il difetto di motivazione dell’atto impugnato che non ha indicato gli elementi emersi dall’istruttoria oltre al fatto di assegnare un termine addirittura inferiore a quello previsto per impugnare il provvedimento.

Il quarto motivo contesta l’erronea applicazione delle norme che regolano il subentro nell’assegnazione degli alloggi pubblici poiché è stata negata alla ricorrente la qualità di componente del nucleo familiare che, essendo una collaterale di secondo grado, aveva diritto a subentrare nell’intestazione del contratto di locazione.

Il quinto motivo denuncia il mancato rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla legge sia per non aver mai eccepito alcunché a fronte della comunicazione della presenza della ricorrente nel nucleo familiare dell’assegnataria, sia per no aver preso alcuna decisione per nove mesi dopo i chiarimenti offerti dalla Frangipane a fronte della prima diffida.

Il Comune di Livorno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.9.2001 il Collegio accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento.

Il ricorso non merita accoglimento.

La situazione documentata dal Comune di Milano risulta diversa da quella esposta nel ricorso.

La convivenza tra la ricorrente e la sorella che risultava assegnataria dell’alloggio è durata dal 24.2.1995 al 7.2.97 giorno in cui la sorella ha trasferito la residenza in via Pastrengo 21.

Peraltro il Comune di Milano aveva comunicato che l’accoglienza che la sorella della ricorrente aveva dato a quest’ultima presso il suo appartamento non dava automaticamente diritto al subentro nel contratto fin dal settembre 1995.

In ogni caso mancando il periodo di stabile convivenza per un triennio secondo la normativa regionale all’epoca vigente e cioè l’art. 14 L.R. 91\83, la ricorrente non aveva diritto a subentrare al familiare precedente assegnatario dell’alloggio e pertanto non è fondato il quarto motivo di ricorso.

Quanto alle censure di ordine formale, esse non possono essere accolte; la mancata indicazione nel diniego di volturazione della possibilità di ricorrere non causa invalidità dell’atto conseguente, ma evita la decorrenza dei termini di decadenza per poterlo impugnare. Non vi è alcuna incompetenza del dirigente comunale a firmare il provvedimento impugnato poiché a seguito della distinzione delle responsabilità amministrative da quelle politiche, attuato fin dalla L. 142\90, ai funzionari spetta la firma di tutti gli atti amministrativi, mentre agli organi di governo sono riservati gli atti a contenuto politico che esplicitano l’indirizzo della giunta.

Qualunque censura in ordina all’insufficienza della motivazione anche laddove fondata non potrebbe portare ex art. 21 octies L. 241\90 all’annullamento dell’atto poiché il decreto di rilascio dell’alloggio costituisce provvedimento privo di discrezionalità amministrativa.

Il mancato rispetto dei tempi procedimentali, infine, essendo gli stessi di carattere meramente ordinatorio, non genera alcuna illegittimità del provvedimento poichè l’amministrazione non perde il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine per emanare il provvedimento conclusivo del procedimento..

Il ricorso va, pertanto, respinto.

In virtù del precedente accoglimento della domanda cautelare, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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